CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
SETTIMA LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE N. 383
PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consigli comunali di Quinto di
Treviso, Cavaso del Tomba, Istrana, Correzzola, Jesolo, Cartigliano,
Cinto Euganeo e Resana
RIORGANIZZAZIONE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DELLA REGIONE
VENETO
IL TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE È RIPORTATO NELLA SUA VERSIONE
ORIGINALE COSÌ COME DEPOSITATO DAI PRESENTATORI
Presentato alla Presidenza del Consiglio il 15 maggio 2003.
Trasmesso alla PRIMA Commissione consiliare e ai Consiglieri
regionali il 27 maggio 2003.
RIORGANIZZAZIONE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DELLA REGIONE
VENETO
R e l a z i o n e:
Continuazione del progetto sicurezza
Il progetto di riorganizzazione funzionale della Polizia municipale
della Regione Veneto, è la diretta conseguenza della nuova normativa
che informa il progetto sicurezza come legge quadro nazionale e
riordina tutte le forze di Polizia dello Stato italiano.
Questo progetto redatto dal gruppo “Atlante 2000”, è
stato elaborato per la Regione Veneto, in quanto prevede una
organizzazione territoriale ed operativa che è riferita a questa
Regione.
Tuttavia le norme qui indicate possono essere facilmente adattate
alle altre regioni dello Stato, venendo a costituire così il nuovo
ordine necessario per la gestione delle attività di sicurezza, essendo
caratterizzato da organi e funzioni locali, provinciali, regionali e
interregionali, che possono essere considerati il primo nucleo
normativo del funzionamento di un nuovo modello di Stato,
caratterizzato da decentramento degli organi statali di coordinamento e
da massima autonomia degli Enti territoriali regionali.
Confederazione delle Polizie municipali del Veneto
Il progetto prevede il nuovo funzionamento della Polizia municipale
attraverso la creazione di una confederazione delle sue varie
componenti nei diversi centri urbani della Regione Veneto, operata per
settori di decentramento provinciali. Ciò comporta la formazione di
consorzi per tutti i Comuni di tali settori.
Questa confederazione come ogni confederazione, ha organi comuni
del settore operativo ed amministrativo, i quali pianificano
l’operatività del servizio di sicurezza per ottenerne una qualità
elevata.
Nel settore operativo gli organi comuni sono dati dall’unica
rete di poliziotto di quartiere la cui funzione viene ora devoluta alla
Polizia municipale, all’unica rete di polizia stradale anche
questa a Lei affidata progressivamente ed esclusivamente con
l’attuazione del progetto sicurezza; e sono dati dall’unica
centrale operativa per tutte le forze di Polizia della confederazione
del Veneto, che verrà realizzata anch’essa con
l’approvazione del progetto sicurezza del gruppo “Atlante
2000”.
Divisioni e Sezioni poliziotto di quartiere
È importante segnalare l’innovazione della struttura di
sicurezza che prevede all’interno degli uffici sicurezza
provinciali, regionali e di settore di decentramento Provinciale, una
3^ divisione e una 3^ sezione poliziotto di quartiere, i cui dirigenti
della Polizia municipale vengono a far parte della direzione dei
dirigenti, che ha il compito di organizzare i vari settori della
sicurezza, attraverso una pianificazione dei servizi
operativi.
In attesa dell’approvazione del progetto sicurezza tale
struttura sarà data dagli uffici provinciali della Polizia municipale
denominati Poliziotto di quartiere (gli attuali Comandi della Polizia
municipale) e dai Commissariati di zona dei settori di decentramento
provinciale, organizzati al loro interno con 5 Divisioni e 5 Sezioni
che si occupano di tutte le attività operative ed amministrative
riguardanti la Polizia municipale.
Struttura della Polizia Municipale
La struttura della Polizia municipale della Regione Veneto è di
settore di decentramento provinciale, provinciale e
regionale.
Quella di settore di decentramento provinciale è caratterizzata dal
fatto che i Comuni dei settori in cui è ripartita ogni provincia, sono
uniti in consorzio per la gestione comune delle attività di
sicurezza.
Ogni Provincia viene divisa allora in settori di decentramento
provinciale variabili nel numero, secondo i centri urbani presenti sul
territorio e la conformazione della circoscrizione
provinciale.
La provincia di Venezia ad esempio può essere divisa in 5 settori:
Portogruaro, Jesolo – S.Donà di Piave, Venezia – Mestre,
Chioggia e Dolo – Mira.
Tale costituzione in consorzio è sollecitata e finanziata dalla
regione Veneto, la quale sollecita anche la creazione da parte dei
Comuni, di regolamenti comunali relativi alle attività del poliziotto
di quartiere nelle sue funzioni principali.
Compiti della Polizia municipale
I compiti attribuiti alla Polizia municipale nei Commissariati di
zona, negli uffici sicurezza provinciali, negli Uffici sicurezza
regionali, sono 4:
a) prevenzione e controllo della microcriminalità e della
criminalità comune in relazione ai fatti illeciti di competenza del
Tribunale in composizione monocratica;
b) controllo della circolazione stradale con esclusione di altre
forze di polizia;
c) controlli amministrativi di carattere operativo, già posseduti
attualmente come nel caso dell’urbanistica, dell’edilizia,
dell’annonaria, ecc.;
d) aiuto e soccorso che derivano dalle funzioni della Pubblica
Sicurezza.
Funzione di aiuto e soccorso.
Molto importante pertanto è la funzione di aiuto e soccorso da
organizzare congiuntamente con la omonima funzione delle altre forze di
Polizia, essa sarà predisposta dalle 4^ divisioni e 4^ sezioni degli
Uffici provinciali polizia municipale o dei Commissariati di
zona.
Con tale funzione lo Stato, la Regione, il Comune si avvicinano al
cittadino attraverso l’aiuto che gli offrono in tutte quelle
situazioni di precarietà in cui si può venire a trovare, proprio con i
servizi compositi e misti da espletare con le forze civili del
volontariato, delle ASL e della protezione civile. Tali servizi sono
previsti nella misura iniziale del 30 per cento del totale.
Coordinamento provinciale e regionale
Giova ricordare che la struttura della Polizia municipale della
Regione Veneto trova una ottimale armonizzazione al suo interno,
attraverso il coordinamento provinciale e regionale, che ha lo scopo
primario di uniformare tutti gli interventi operativi sul territorio,
escludendo quindi quei comportamenti dei pubblici ufficiali, che non
sono in linea con la gestione democratica delle attività di sicurezza,
anzi tendendo ad una sempre maggiore collaborazione ed aiuto del
cittadino e residente sul territorio italiano, proprio perché la
Polizia municipale e tutte le altre forze di polizia, sono
l’espressione della sovranità popolare, che si può esprimere ora
con il più alto grado di civiltà, che si ottiene in questo settore con
la prevenzione del crimine, ma soprattutto con la funzione di aiuto e
soccorso.
Per cui si può affermare che le Forze dell’ordine sono al
servizio del cittadino, in quanto sono lo specchio della sua volontà e
desiderio di gestione più elevata e civile della vita di comunità e
dell’intera società.
La funzione del Sindaco.
Nel progetto polizia municipale del Veneto, il Sindaco viene ad
assumere una funzione più elevata.
Lui sarà in futuro infatti il responsabile della gestione politica
della sicurezza e come tale ne risponderà pienamente davanti ai
cittadini che lo hanno eletto. Proprio perché Lui è la diretta
espressione della volontà popolare, senza avere tuttavia attualmente
quegli strumenti che gli consentono di amministrare la sicurezza
secondo gli indirizzi che sono stati considerati validi al momento
dell’elezione.
Per questo in futuro con la costituzione dei consorzi di Comuni di
cui al presente progetto, dovrà divenire il Capo della Polizia
municipale della Provincia, come accade in altre realtà
statali.
Sarà questo il preludio alla direzione politica di tutte le forze
dell’ordine della Provincia e della Regione, che si realizzerà
con l’attuazione del progetto sicurezza.
Nel progetto è allora prevista la gestione da parte
dell’Assemblea dei Sindaci provinciale e per settore di
decentramento, dell’attività di sicurezza che si riferisce alla
Polizia Municipale, secondo le necessità di riduzione della criminalità
che può essere controllata dalla stessa Polizia municipale. Quel
crimine si pone certo come una forza negativa, un male che danneggia a
volte irreparabilmente ogni Società evoluta.
Infatti dove c’è il crimine e la pratica della corruzione,
non può esistere un ordinamento regionale, comunale o statale
efficiente, ma un ordinamento contraddittorio che non può porre con
chiarezza i suoi obiettivi di sviluppo e tanto meno raggiungerli al
fine di attuare il progresso sociale e produttivo secondo fasi
predeterminate, quali si addicono ad uno Stato che si affaccia alle
soglie del terzo millennio e vuole lasciarsi alle spalle una realtà
operativa della sicurezza caratterizzata da estrema incertezza,
impedendo così lo sviluppo regionale e statale in modo più celere e più
elevato.
RIORGANIZZAZIONE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DELLA REGIONE
VENETO
Art. 1 - Confederazione regionale della Polizia
municipale del Veneto.
Le Polizie municipali dei vari Comuni del Veneto vengono unite in
confederazione regionale, al fine del coordinamento e della
pianificazione comune delle attività di istituto.
Tale confederazione comporta la gestione unitaria dei servizi, in una
prima fase per settori di decentramento provinciale e in una seconda
per tutti i Comuni che appartengono ad una stessa provincia della
Regione Veneto.
Art. 2 - Organo di coordinamento della
confederazione.
L’organo di coordinamento della confederazione è il Comune
maggiore per numero di abitanti del settore di decentramento
provinciale e il Comune capoluogo di provincia nella seconda fase
temporale di gestione unitaria dei servizi.
Possono essere scelti anche Comuni con numero di abitanti
inferiori.
Art. 3 - Settori di decentramento provinciale
delle province della Regione Veneto.
Sono istituiti i seguenti settori di decentramento provinciale per le
province della Regione Veneto, con indicazione del Comune centro del
settore di decentramento.
Il settore di decentramento prende il nome dal nucleo urbano centro di
settore di decentramento.
PROVINCIA DI PADOVA E SETTORI DI DECENTRAMENTO:
1) – Settore Padova e Comuni limitrofi;
2) – Settore Montagnana;
3) – Settore Monselice;
4) - “ Piovedisacco;
5) - “ Cittadella;
6) - “ Camposampiero.
PROVINCIA DI VICENZA E SETTORI DI DECENTRAMENTO:
1) – Settore Vicenza e Comuni limitrofi;
2) - “ Bassano;
3) - “ Noventa Vicentina;
4) - “ Schio;
5) - “ Thiene;
6) - “ Asiago;
PROVINCIA DI TREVISO E SETTORI DI DECENTRAMENTO:
1) – Settore di Treviso e Comuni limitrofi;
2) - “ Vittorio Veneto;
3) - “ Oderzo;
4) - “ Valdobbiadene;
5) - “ Castelfranco;
6) - “ Conegliano.
PROVINCIA DI VENEZIA E SETTORI DI DECENTRAMENTO
1) – Settore Venezia Mestre e Comuni limitrofi;
2) - “ Portogruaro;
3) - “ Jesolo – S.Donà di Piave;
4) - “ Chioggia;
5) - “ Dolo – Mira.
PROVINCIA DI VERONA E SETTORI DI DECENTRAMENTO:
1) – Settore Verona e Comuni limitrofi;
2) - “ Cerea;
3) - “ Isola della Scala;
4) - “ S.Bonifacio;
5) - “ Malcesine.
PROVINCIA DI ROVIGO E SETTORI DI DECENTRAMENTO:
1) – Settore Rovigo e Comuni limitrofi;
2) - “ Adria;
3) – Settore Badia Polesine.
PROVINCIA DI BELLUNO E SETTORI DI DECENTRAMENTO:
1) – Settore Belluno e Comuni limitrofi;
2) - “ Feltre;
3) - “ Agordo;
4) - “ Cortina.
Art. 4 - Organi comuni del settore
amministrativo e strutturale. Sezione amministrativa.
Gli organi comuni della Confederazione delle forze di Polizia
municipale della Regione Veneto del settore amministrativo, sono
dati:
- dalla sezione amministrativa dell’ufficio provinciale polizia
municipale;
- dalla sezione amministrativa dei Commissariati di zona.
Tali unità amministrative hanno sede presso il Comune centro di
settore di decentramento provinciale.
Esse sono gestite, per i servizi forniti, da imprese private assunte
con contratto a termine, che amministrano il settore logistico,
burocratico ed amministrativo in modo unitario per tutti i Comuni di
ciascun settore di decentramento.
I Comuni si accordano nella sede del Comune centro di settore di
decentramento, sull’entità dei fondi da destinare per tale
gestione comune e per quelli che servono per fornire strumenti tecnici
necessari per le attività di sicurezza.
Art. 5 - Ufficio disciplina.
Tutti i consorzi di Comuni del territorio provinciale, provvedono a
fornire all’unico ufficio disciplina provinciale della
confederazione delle forze di Polizia Municipali un Ufficiale della
Polizia municipale, per l’istruzione delle pratiche relative alle
infrazioni disciplinari degli appartenenti alla Polizia
municipale.
In particolare l’Assemblea dei Sindaci dei Comuni di ciascun
settore di decentramento provinciale (consorzio), decidono sulla natura
e sul contenuto dei poteri degli organi comuni del settore
amministrativo e strutturale, attese le direttive generali contenute
nella presente legge.
Art. 6 - Istituti di istruzione.
Le Polizie municipali di ciascun settore di decentramento provinciale
frequentano con i loro operatori corsi di addestramento, di istruzione
e di aggiornamento professionale, presso le Scuole delle forze di
Polizia.
I corsi vanno seguiti presso istituti di istruzione di ciascuna forza
di polizia, previe intese con i Ministeri da cui dipendono le
stesse.
Art. 7 - Organi comuni del settore
operativo.
Sono organi comuni delle Polizie municipali del settore operativo, per
ciascun settore di decentramento provinciale, a) la centrale operativa,
b) la rete di poliziotto di quartiere.
La centrale operativa è quella dell’ufficio provinciale della
Polizia municipale e quella dei Commissariati di zona di ogni settore
di decentramento provinciale.
Art. 8 - Unica rete di poliziotto di
quartiere.
Il consorzio di Comuni per settore di decentramento provinciale, ha lo
scopo di ottenere una operatività del poliziotto di quartiere in modo
organico ed interdipendente, costituendo una rete di operatori per
ciascun centro abitato collegati tra loro e con gli operatori dei
centri urbani limitrofi.
Art. 9 - Pianificazione comune dei servizi del
poliziotto di quartiere.
Nel settore operativo è comune ai settori di decentramento la
pianificazione dei servizi del poliziotto di quartiere, tenendo conto
della tipologia degli illeciti di ciascun settore di decentramento
provinciale.
Art. 10 - Densità del poliziotto di quartiere
nei centri urbani.
Con il futuro recupero previsto dal progetto sicurezza, di tutto il
personale delle forze dell’ordine impiegato in servizi
amministrativi, burocratici e logistici, sarà possibile impiegare una
unità di poliziotto di quartiere di due uomini ogni 11.000
abitanti.
Per cui città come Vicenza di 125.000 abitanti, potranno contare su 11
unità poliziotto di quartiere per turno di servizio (0 – 7/ 7
– 13/ 13 – 19/ 19 – 24) di giorni e di notte.
Naturalmente vista la maggiore densità edilizia dei capoluoghi di
provincia, questo numero potrà essere aumentato e diminuito quello dei
minori centri periferici dei territori provinciali.
Per cui tale numero previsto per il capoluogo di Vicenza potrà essere
aumentato del 20 % o in misura diversa, se la situazione della
sicurezza sul territorio fa prevedere possibilità maggiori di tutela
con un impiego superiore nel numero delle forze della Polizia
municipale.
Art. 11 - Capisaldi di sicurezza della Polizia
municipale.
Gli scambi di informazioni e di attività operative o di equipaggi nel
caso dei servizi misti tra forze di Polizia diverse e tra forze di
Polizia e corpi civili del volontariato, delle ASL o della protezione
civile, avvengono nei capisaldi di sicurezza siti negli uffici del
poliziotto di quartiere.
Tali capisaldi sono di 4 specie:
a) Capisaldi di 1^ specie sono quelli degli uffici provinciali della
Polizia Municipale dei capoluoghi di provincia e dei Commissariati di
zona;
b) Capisaldi di 2^ specie, interni a ciascun settore di decentramento
provinciale e cioè presso i municipi dei Comuni che costituiscono i
vari settori di decentramento;
c) Capisaldi di 3^ specie, cioè quelli sede dei Municipi dei Comuni
che confinano con settori di decentramento diversi;
d) Capisaldi di 4^ specie, caratterizzati per essere sede municipale
di Comuni che confinano con altre province, con settori di
decentramento di altre Province.
Art. 12 - Struttura dell’ufficio
provinciale del Poliziotto di quartiere.
La Polizia municipale assume la denominazione di poliziotto di
quartiere e di ufficio provinciale della Polizia Municipale per i
Capoluoghi di Provincia del Veneto e di Commissariati di zona per i
centri maggiori di ciascuna provincia del Veneto, che sono compresi nei
relativi settori di decentramento. La struttura è di settore di
decentramento provinciale, struttura provinciale di coordinamento dei
settori citati e struttura interprovinciale di coordinamento delle
varie province della Regione Veneto.
STRUTTURA DI SETTORE DI DECENTRAMENTO PROVINCIALE
Art. 13 - Organi del poliziotto di quartiere nei
settori di decentramento provinciale.
Gli organi del poliziotto di quartiere nei settori di decentramento
provinciale, sono dati dalle sezioni poliziotto di quartiere dei
Commissariati di zona previsti anche per la futura confederazione delle
forze di Polizia dello Stato italiano di cui al progetto sicurezza del
gruppo “Atlante 2000”.
Art. 14 - Circoscrizioni territoriali della
sezione poliziotto di quartiere.
Le circoscrizioni territoriali della sezione poliziotto di quartiere
del Commissariato di zona, sono date dai territori comunali di ciascun
settore di decentramento provinciale.
Per cui le attività di sicurezza e i controlli operativi della Polizia
municipale saranno organizzati tenendo conto dei territori di ciascun
Comune, ma anche saranno previsti servizi compositi interessanti più
Comuni con operatori della Polizia municipale appartenenti a Comuni
diversi.
Art. 15 - Funzioni delle Sezioni del poliziotto
di quartiere dei Commissariati di zona della regione Veneto.
Le Sezioni poliziotto di quartiere di cui all’oggetto coordinano
le Polizia municipali dei Comuni del settore di decentramento, che
assumono la denominazione di consorzio delle Polizie municipali.
Tale coordinamento tende ad uniformare le sistematiche di intervento
di polizia giudiziaria, di polizia di sicurezza e di polizia
amministrativa. Esso consiste nella pianificazione dei servizi di
polizia municipale di importanza provinciale, sul territorio che
comprende tutti i settori di decentramento.
Art. 16 - Direzione dei Commissariati di
zona.
I Commissariati di zona sono diretti da un Funzionario della Polizia
municipale di grado non inferiore a quello corrispondente a Vice
Questore Aggiunto nella Polizia di Stato.
Art. 17 - Sezioni dei Commissariati di
zona.
Le sezioni dei Commissariati di zona sono le seguenti:
1) – Microcriminalità e criminalità comune;
2) – Controllo della circolazione stradale;
3) – Controlli amministrativi di carattere operativo;
4) – Aiuto e soccorso;
5) – Attività amministrative, burocratiche e logistiche.
Art. 18 - Sezione microcriminalità e criminalità
comune.
La sezione microcriminalità ha il compito di perseguire i reati minori
della criminalità comune per i quali è prevista una pena non superiore
ai 4 anni e che sono di competenza del Tribunale in composizione
monocratica.
Tale attività di Polizia giudiziaria (P.G.) e la relativa attività
preventiva deve essere svolta secondo il coordinamento della Polizia
municipale del settore di decentramento che comprende il capoluogo di
provincia.
Art. 19 - Sezione controllo della circolazione
stradale.
Questa sezione si occupa dell’organizzazione del controllo della
circolazione stradale, che dovrà essere svolta progressivamente ed
esclusivamente con l’approvazione del progetto sicurezza dalla
Polizia municipale sia per le strade comunali, che per quelle
provinciali e statali e per le autostrade.
Tale controllo verrà pianificato secondo il coordinamento compiuto con
i piani relativi, dall’ufficio provinciale poliziotto di
quartiere, sezione controllo della circolazione stradale.
Art. 20 - 4^ Sezione aiuto e soccorso.
La quarta sezione programma i servizi di aiuto e soccorso, prevedendo
quelli compiuti unitamente alle altre forze di Polizia e con gli
organismi civili, quali le ASL, le forze del Volontariato, della
protezione civile e dei servizi diversi di soccorso.
Art. 21 - Servizi e pianificazione della 4^
sezione.
I servizi di questa sezione vanno concordati con i dirigenti delle
altre forze di Polizia e comunque vanno previsti nella percentuale non
inferiore al 30 % del totale dei servizi.
Essi saranno effettuati in tutti i casi di emergenza che si possono
verificare per le persone che si trovano in situazioni di precarietà,
quali:
a) disagio economico ed ambientale per i disadattati e gli
extracomunitari;
b) difficoltà esistenziali per prostitute ed emarginati;
c) stati di precarietà per tossicodipendenti;
d) stati di abbandono per anziani, orfani, persone uscite dal carcere
e per tutti quei soggetti che si trovano in stati diversi di disagio,
ma che comunque richiedono l’aiuto e il soccorso dell’Ente
pubblico.
Art. 22 - 5^ Sezione amministrativa.
Questa sezione ha il compito di gestire tutte le attività
amministrative di carattere burocratico e logistico della Polizia
municipale.
A tal uopo il consorzio di Comuni per la sicurezza in ciascun settore
di decentramento provinciale, stabilirà i fondi occorrenti per tale
gestione amministrativa unitaria, in modo che ciascun Comune sappia
quali e quanti fondi occorrono per tale attività amministrativa e
logistica.
Art. 23 - 3^ Sezione dei Commissariati di
zona.
La terza sezione controlli amministrativi dei Commissariati di zona è
divisa in sottosezioni.
Esse assumono le seguenti denominazioni:
1) - Controllo delle attività commerciali;
2) - Polizia urbanistica ed edilizia;
3) - Polizia rurale;
4) - Polizia sanitaria;
5) - Polizia tributaria locale;
6) - Polizia turistica.
Art. 24 - Unità controllo delle attività
commerciali.
La sottosezione controllo delle attività commerciali ha i compiti in
precedenza devoluti alla 3^ divisione amministrativa della
Questure.
Si deve trattare di controlli riguardanti le attività che interessano
la pubblica sicurezza e la polizia giudiziaria (P.G.); vale a dire
controlli che tendono a prevenire e reprimere attività delittuose che
si possono verificare all’interno degli esercizi pubblici, quali
spaccio di stupefacenti, esercizio della prostituzione, riunione di
persone malfamate, giochi d’azzardo ed altre attività
illecite.
Art. 25 - Unità polizia urbanistica ed
edilizia.
Questa unità ha il compito di accertare tutti i reati che vengono
commessi in materia urbanistica ed edilizia, nonché quelli che
riguardano l’abusivismo edilizio, secondo le norme vigenti.
Se tali reati sono connessi con altri di tipo diverso, la Polizia
municipale darà le opportune informazioni specialistiche alle forze
dell’ordine competenti per territorio, al fine della prosecuzione
delle indagini relative.
Art. 26 - Unità polizia rurale.
Come in materia urbanistica ed edilizia, la Polizia municipale opera
accertamenti di reati in materia di utilizzo contrario alle norme
giuridiche del suolo agricolo, segnalando eventuali violazioni delle
norme penali, al fine del corretto esercizio delle attività agricole,
silvo – pastorali, floro – faunistiche della caccia e della
pesca del territorio comunale.
Art. 27 - Unità polizia sanitaria.
L’unità o sottosezione polizia sanitaria è divisa al suo interno
in uffici:
1) Ufficio igiene dell’ambiente;
2) Ufficio polizia mortuaria;
3) Ufficio produzione, lavorazione, distribuzione e commercio degli
alimenti e bevande;
4) Ufficio polizia veterinaria.
Gli Ufficiali e Agenti di polizia giudiziaria (P.G.) della Polizia
municipale hanno l’obbligo di prendere notizia dei reati che si
possono verificare in queste materie indicate nei punti
precedenti.
Allo scopo di un più particolare ed efficiente accertamento e
perseguimento di tali illeciti, i citati operatori di P.G. effettuano
le indagini attraverso il coordinamento dell’ASL di ciascuna
circoscrizione provinciale, che stabilirà di volta in volta quali
Ufficiali o Agenti di P.G. delle ASL, della Polizia municipale, quali
Medici della Polizia di Stato e delle forze Armate, devono dirigere ed
esperire le indagini.
Se il coordinamento non viene svolto dalle ASL per indisponibilità di
operatori, il medesimo viene svolto dalla Polizia municipale del
settore di decentramento provinciale interessato dall’attività
illecita.
Per tali attività di indagine la struttura di coordinamento, si serve
anche di altri Ufficiali e Agenti di P.G. messi a disposizione dalle
altre forze di Polizia o che siano a competenza limitata.
Art. 28 - Unità polizia tributaria
locale.
La Polizia municipale ha il compito con questa unità di organizzare le
attività dirette al controllo del pagamento delle imposte e tasse
dovute al Comune.
Nel caso di violazioni penali o amministrative procede a compiere le
opportune indagini per accertare le responsabilità dei colpevoli di
evasione o di elusione fiscale.
Art. 29 - Polizia turistica.
Sulle attività turistiche e agrituristiche spetta alla Polizia
municipale la vigilanza per evitare che siano commesse azioni illecite,
che vengano a menomare l’offerta del servizio turistico in modo
da danneggiare il turista.
Così vanno controllate le attività commerciali, la corretta e prevista
concordanza dei prezzi per i servizi turistici secondo quanto stabilito
dalle norme vigenti, come ad esempio nel caso dei prezzi di affitto
degli ombrelloni e sdrai nelle spiagge o di altri servizi.
Art. 30 - Ufficio igiene
dell’ambiente.
L’Ufficio igiene dell’ambiente ha il compito di accertare i
reati che si verificano a danno dell’ambiente, quindi in
particolar modo tutte le attività inquinanti dell’ambiente, che
sono previste dalla legge 23 dicembre, 1978, n. 833 che ha istituito il
servizio sanitario nazionale.
Per tali attività di accertamento degli illeciti, l’Ente
coordinatore è l’ASL nella cui circoscrizione si trova il
Commissariato di zona.
Per le attività di indagine tale organo coordinatore si può avvalere
di medici della Polizia di Stato e di altri sanitari.
Art. 31 - Ufficio polizia mortuaria.
L’ufficio ha le funzioni previste dal regolamento di polizia
mortuaria di cui al DPR 10 settembre 1990, n. 285.
In particolare per le eventuali indagini relative a reati connessi con
decessi e ritrovamenti di resti mortali, la Polizia municipale deve
richiedere la collaborazione dei medici delle forze di Polizia e della
Polizia giudiziaria, la quale nel caso in cui si tratti di reati gravi
che superano la competenza del Tribunale in composizione monocratica,
acquisiscono la direzione delle indagini, esonerando così la Polizia
municipale.
Ciò vale anche per l’ufficio precedente e per gli altri uffici
dell’unità polizia sanitaria.
Art. 32 - Ufficio produzione, lavorazione,
distribuzione e commercio degli alimenti e bevande.
Anche in questo caso le attività di indagine della Polizia municipale
nelle materie di cui all’oggetto, devono essere condotte con
l’ausilio dei medici della Polizia di Stato e delle forze Armate,
attraverso il loro coordinamento compiuto dall’ASL competente per
territorio.
Tale ufficio ASL avrà il compito di coordinare le indagini utilizzando
la Polizia municipale e i medici citati e di istituire di volta in
volta lo staff di operatori di P.G. che è investito delle
indagini.
L’organo delle ASL coordinatore sarà anche quello che trasmette
tutti i risultati delle indagini all’Autorità giudiziaria.
Art. 33 - Ufficio Polizia veterinaria.
La Polizia veterinaria è espletata per mezzo della Polizia municipale,
la quale trova come organo coordinatore l’ASL nella cui
circoscrizione si trova
Il Commissariato di zona.
Anche per questa attività l’ASL deve chiedere la collaborazione
dei medici indicati nell’articolo precedente.
Come nel caso dell’articolo precedente l’ASL competente
per territorio stabilisce lo staff (gruppo) di operatori di Polizia che
sono investiti della funzione investigativa in merito a determinati
reati che si verificano nel settore veterinario.
Art. 34 - Consorzi di Comuni per settore di
decentramento provinciale.
Per ciascun settore di decentramento provinciale, è costituito un
consorzio dei Comuni compresi in tale settore, al fine di programmare
la gestione comune della sicurezza nell’ambito delle attività del
Commissariato di zona.
Tale programmazione riguarda anche tutta l’attività
amministrativa e logistica di cui alle sezioni dei Commissariati di
zona, necessaria per l’espletamento delle attività
operative.
Art. 35 - Assemblea dei Sindaci per settore di
decentramento provinciale.
I Sindaci dei Comuni di ciascun settore di decentramento provinciale si
riuniscono periodicamente per stabilire le linee della pianificazione
delle attività di sicurezza di competenza della Polizia municipale,
nell’ambito dei Commissariati di zona.
Tali linee programmatiche della pianificazione vanno poi rese note
all’ufficio provinciale Polizia municipale, che pianificherà
tutta l’attività di servizio del poliziotto di quartiere per
tutto il territorio provinciale, secondo le direttive che provengono
dall’Assemblea dei Sindaci dei Comuni della provincia.
Ciascun settore di decentramento invierà presso l’ufficio
provinciale citato non più di 2 rappresentanti Sindaci del Consorzio
dei Comuni del settore di decentramento interessato.
Art. 36 - Esclusione dall’impiego in
servizi amministrativi, burocratici e logistici.
É vietato impiegare in servizi amministrativi, burocratici e logistici
appartenenti alla polizia municipale, che non siano strettamente
connessi con le attività operative, quali trascrizioni di fatti o di
situazioni operate nel corso degli accertamenti amministrativi o degli
illeciti.
Tutti i servizi amministrativi, burocratici e logistici che sono
necessari per lo svolgimento delle attività operative di P.G., di
polizia amministrativa, di polizia stradale o riferiti alle attività
del poliziotto di quartiere dei Commissariati di zona, sono svolti da
imprese private con contratto a termine; salvo quelli di carattere
riservato che vanno affidati ad operatori della Polizia municipale con
più di 45 anni di età, i quali saranno posti fuori organico secondo la
normativa del progetto sicurezza.
Entro tre anni dall’approvazione della presente legge, ciascun
Comune dei vari consorzi di cui ai settori di decentramento
provinciale, dovrà aver predisposto la struttura amministrativa
costituita da Ditte private principalmente e da dipendenti pubblici,
che fornisce i beni e servizi occorrenti per l’espletamento delle
attività operative da parte della Polizia municipale.
Art. 37 - Consorzi di Comuni.
Entro 2 anni dall’entrata in vigore della presente legge devono
essere costituiti i Consorzi di Comuni per settore di decentramento
provinciale, necessari per la gestione unitaria della sicurezza in
ciascun settore di decentramento provinciale, da parte della Polizia
municipale.
Il Comune centro di settore di decentramento provinciale, organizzerà
le attività preliminari con riunioni tenute con i Comuni limitrofi, al
fine di creare la struttura amministrativa citata.
STRUTTURA DELLA POLIZIA MUNICIPALE PROVINCIALE
Art. 38 - Funzioni della Polizia municipale del
capoluogo di provincia.
Le funzioni della Polizia municipale del capoluogo di provincia, sono
espletate nell’ambito delle Sezioni dell’ufficio
provinciale Polizia municipale (Attuale Comando di Polizia Municipale
dei capoluoghi di provincia).
Esse sono dirette a coordinare per settori di decentramento
provinciali, previsti dall’articolo 3, le funzioni della Polizia
municipale di cui ai Comuni della Provincia.
Tale coordinamento è diretto a far acquisire la stessa tecnica di
intervento per le 4 funzioni attribuite al poliziotto di quartiere, a
tutti gli operatori cioè della polizia municipale della
provincia:
a) – Prevenzione repressione della microcriminalità e
criminalità comune;
b) – controllo della circolazione stradale;
c) – controlli amministrativi di carattere operativo;
d) – aiuto e soccorso.
Questa organizzazione delle tecniche di intervento deve essere resa
uniforme con quella adottata dalle altre forze di Polizia.
Art. 39 - Circoscrizioni territoriali.
Ogni territorio provinciale della Regione Veneto viene diviso in
settori di decentramento, che corrispondono a quelli indicati dal
progetto sicurezza, per il riordino delle funzioni delle forze
dell’ordine dello Stato italiano.
Art. 40 - Funzioni della direzione dei dirigenti
degli uffici sicurezza provinciali.
Con l’approvazione del progetto sicurezza del gruppo
“Atlante 2000” alle riunioni della direzione dei dirigenti
dell’ufficio sicurezza provinciale, partecipa come membro
effettivo il dirigente l’ufficio provinciale polizia municipale
del capoluogo di provincia.
Art. 41 - Rappresentanza dell’ufficio
sicurezza provinciale.
Quando verranno costituiti i consorzi di Comuni per settore di
decentramento provinciale e sarà approvato dal Parlamento il progetto
sicurezza del gruppo “Atlante 2000”, il dirigente della 3^
divisione poliziotto di quartiere potrà assumere la direzione
dell’ufficio sicurezza provinciale per periodi non superiori
all’anno solare.
Tale Comandante dovrà ottenere il parere favorevole dell’ufficio
sicurezza interregionale.
Il parere medesimo non sarà vincolante se tale funzionario avrà
affiancato per almeno 2 anni il dirigente la prima o la seconda
divisione dell’ufficio sicurezza provinciale.
Art. 42 - Sezioni dell’ufficio provinciale
polizia municipale.
L’ufficio provinciale Polizia municipale è diviso al suo interno
nelle seguenti sezioni:
a) – microcriminalità e criminalità comune;
b) – controllo della circolazione stradale;
c) – controlli amministrativi di carattere operativo;
d) – aiuto e soccorso.
e) – attività amministrative, burocratiche e logistiche.
Art. 43 - a) – Prima sezione:
microcriminalità e criminalità comune.
La prima sezione microcriminalità e criminalità comune
dell’ufficio provinciale Polizia municipale ha la funzione di
prevenire e perseguire i reati minori di competenza del Tribunale in
composizione monocratica, che vengono commessi nel territorio del
settore di decentramento del capoluogo di provincia.
All’uopo le direttive di coordinamento per le attività di
prevenzione e di repressione, vengono date dal Comandante della Polizia
municipale del capoluogo di provincia, che le diramerà ai Comandanti
dei minori centri Comunali presenti nel settore di decentramento del
capoluogo della provincia.
Tale divulgazione avviene con riunioni periodiche che quel Comandante
terrà con i Comandanti delle Polizie municipali dei Comuni limitrofi
del settore di decentramento del capoluogo.
Art. 44 - Microcriminalità e criminalità
comune.
Il Comandante della Polizia municipale del capoluogo di provincia, ha
altresì il coordinamento delle attività di prevenzione e repressione
della criminalità comune e della microcriminalità svolte dal poliziotto
di quartiere, nell’ambito provinciale.
A tale scopo tiene collegamenti e programma riunioni con i Comandanti
delle Polizie municipali dei nucleo urbani centro di settore di
decentramento provinciale, al fine di ottenere una attività uniforme di
intervento per questa prima funzione del poliziotto di quartiere.
L’acquisizione dei pareri e dei suggerimenti di tali Comandanti
è utile per la predisposizione del piano sicurezza dell’ufficio
provinciale Polizia municipale, da valutare e concordare con i
Comandanti delle altre forze di Polizia. Esso avrà durata annuale e
poliennale.
In occasione della formazione e della presentazione del piano di
sicurezza per il poliziotto di quartiere, il Comandante della Polizia
municipale del capoluogo di provincia, potrà farsi assistere da uno o
due Comandanti delle Polizie municipali dei settori di decentramento
della provincia, ove il fenomeno criminoso è più presente e più urgente
quindi da prevenire e da perseguire.
Art. 45 - Rete di poliziotto di quartiere. Zone
di suddivisione dei centri urbani.
Ai fini della prevenzione e della repressione delle attività criminose,
le città capoluogo di provincia del Veneto e i maggiori nuclei urbani
delle stesse centri di settore di decentramento provinciale, vengono
divisi in zone, che corrispondono generalmente con le circoscrizioni
territoriali attuali dei capoluoghi.
Pertanto ogni zona per città con abitanti non superiore a 250.000
unità dovrà avere mediamente 20.000 residenti; per città fino ad
1.000.000 di abitanti, le zone non dovranno avere più di 80.000
abitanti.
L’ufficio provinciale Polizia municipale darà disposizioni ai
Commissariati di zona, per l’organizzazione del controllo del
territorio dei nuclei urbani, in zone con un numero di abitanti che non
sia superiore alla metà di quello previsto per il capoluogo di
provincia, secondo le eventuali circoscrizioni territoriali di tali
centri minori.
Art. 46 - Uffici del poliziotto di
quartiere.
In ogni zona dei capoluoghi di provincia del Veneto e delle città
maggiori della Regione Veneto, sarà presente un ufficio del poliziotto
di quartiere, nel quale operano per la prevenzione e la repressione dei
reati di competenza del Tribunale in composizione monocratica, un
numero di poliziotti di quartiere pari ad una unità di due uomini ogni
10.000 abitanti.
Esempio tipo per la provincia di Vicenza:
Abitanti 125.000
Zone 7 come il numero delle circoscrizioni territoriali
N. 7 Uffici del poliziotto di quartiere
Unità presenti nell’ufficio del poliziotto di quartiere per il
controllo a tenaglia sul caposaldo, n. 2 unità operative (di 2 uomini
ciascuna) per ogni turno di servizio: 0 – 7/ 7 – 13/ 13
– 19/ 19 – 24.
Totale operatori per 4 turni di servizio 4 X 5 = 20 ; 20 X 7 = 140
uomini per tutte le circoscrizioni più 20 % assenti per malattie, ferie
o festività 140 + 30 = 170 unità.
Ipotesi ridotta
Totale operatori per 4 turni di servizio 2 X 5 = 10 X 7 = 70 uomini
più il 20 % assenti per malattia e ferie 70 + 15 = 85 unità.
Per i centri minori della provincia, capoluoghi di settore di
decentramento, le forze del poliziotto di quartiere saranno ridotte
progressivamente in funzione del numero di abitanti.
Per Vicenza tali centri possono essere: Bassano, Asiago, Thiene,
Schio, Noventa Vicentina.
Questi centri minori concorderanno con il Comandante della Polizia
municipale del capoluogo di provincia, il numero di zone di tali centri
minori e il numero di unità poliziotto di quartiere in relazione a
specifiche esigenze di sicurezza che consigliano di mutare il numero di
tali unità aumentandolo o diminuendolo, ma mai eliminando una unità per
turno di servizio.
Art. 47 - Collaborazione e collegamento con le
altre forze di Polizia e con i servizi di aiuto sociale.
La rete di poliziotto di quartiere viene collegata con la rete di
volanti e con la rete investigativa attraverso l’unica centrale
operativa dell’ufficio provinciale Polizia municipale.
Questo collegamento è finalizzato a segnalare fatti illeciti che
comportano l’intervento di più forze di Polizia o di forze di
Polizia di livello più elevato.
I collegamenti fisici con le altre forze di Polizia sono compiuti
attraverso le segnalazioni della centrale operativa e se occorre lo
scambio di informazioni o di documenti, presso i capisaldi di 1^ - 2^ -
3^ - 4^ specie di cui alla normativa sulla pianificazione dei servizi
di sicurezza.
Il collegamento della prima sezione, è compiuto anche nei confronti
della sezione aiuto e soccorso.
Tale collegamento è inteso come segnalazione a tali servizi dei fatti
di precarietà che devono interessare le funzioni di aiuto e soccorso,
da organizzare con servizi di sicurezza compositi, cioè formati anche
con operatori del volontariato, delle ASL e della protezione
civile.
Art. 48 - Centrale operativa.
La centrale operativa provinciale sarà unica in futuro e sarà quella
prevista dal progetto sicurezza di riordino delle forze di Polizia
dello Stato italiano.
Essa è diretta da un Ufficiale dei Carabinieri, oppure da un
Funzionario della Polizia di Stato o anche da un Ufficiale della
Polizia municipale, dopo un periodo di almeno due anni di direzione
della 3^ divisione o di affiancamento nella direzione delle prime due
divisioni.
La centrale operativa unica è collegata con le centrali operative
minori dei Commissariati di zona.
Art. 49 - Seconda funzione del poliziotto di
quartiere.
La seconda funzione del poliziotto di quartiere è data dal controllo
della circolazione stradale.
Con l’approvazione del progetto sicurezza del gruppo
“Atlante 2000”, tale controllo verrà compiuto
esclusivamente dalla Polizia municipale, con esonero della Polizia di
Stato, della Guardia di Finanza e dell’Arma dei Carabinieri, come
previsto dal progetto sicurezza.
Dovranno essere previsti a cura della 2^ sezione, servizi unitari per
tutto il territorio del settore di decentramento provinciale, che
tendano a controllare la circolazione stradale sulle strade
provinciali, regionali, statali e sulle autostrade.
Le attuali sottosezioni e distaccamenti della Polizia stradale
presenti in tutte le province, diverranno punti di appoggio per la
normale attività amministrativa della funzione della Polizia
stradale.
Tali sedi sono anche quelle utilizzate dalla stessa Polizia stradale,
che diviene la prima divisione dell’ufficio sicurezza
provinciale, con l’approvazione del progetto sicurezza.
Art. 50 - Controllo della circolazione stradale.
Coordinamento provinciale.
Quando saranno costituiti i consorzi di Comuni per la gestione unitaria
delle funzioni di sicurezza della Polizia municipale, le funzioni di
Polizia stradale saranno coordinate dai Commissariati di zona e dagli
uffici provinciali polizia municipale.
Art. 51 - Terza funzione del poliziotto di
quartiere.
La terza funzione del poliziotto di quartiere è quella prevista
dall’articolo 19 che indica i compiti relativi ai controlli
amministrativi di carattere operativo.
L’ufficio provinciale Polizia municipale opererà un
coordinamento funzionale per i Comuni del settore di decentramento del
capoluogo.
Analogo coordinamento viene compiuto da parte dei Commissariati di
zona nei confronti dei minori Comuni del proprio settore di
decentramento.
Tale coordinamento è riferito all’adozione da parte di tutti i
Comuni, delle medesime tecniche di intervento, per i controlli
operativi citati nell’articolo 25.
Art. 52 - 4^ funzione del poliziotto di
quartiere.
La quarta funzione del poliziotto di quartiere è data dalle attività
programmate dalla sezione aiuto e soccorso.
Questa attività è compiuta autonomamente e congiuntamente con le altre
forze di Polizia, autonomamente e congiuntamente con gli operatori
civili.
Art. 53 - Funzione di aiuto e soccorso. Attività
autonoma.
L’attività autonoma di aiuto e soccorso della Polizia municipale
è organizzata dalla sezione 4^, prevedendo tutti i servizi che la
Polizia municipale compie per portare aiuto in tutte le situazioni di
precarietà, che si possono individuare nei servizi di P.G. (polizia
giudiziaria), di controllo della circolazione stradale e di controlli
operativi, come nel caso degli indigenti italiani ed extracomunitari,
dei tossicodipendenti, degli anziani, degli orfani abbandonati, delle
prostitute e di ogni altra persona che si trovi in uno stato di disagio
esistenziale o sociale.
Tale attività autonoma è quella che viene espletata dagli operatori di
cui alle prime tre funzioni del poliziotto di quartiere, che in
attività di servizio si vengono a trovare in situazioni che richiedono
di portare aiuto e il primo soccorso nelle varie situazioni di
precarietà.
Art. 54 - Funzioni di aiuto e soccorso congiunte
con altre forze di Polizia.
La funzione di aiuto e soccorso congiunta come quelle precedenti, è
programmata dalla 4^ sezione provinciale, ma in questo caso vengono
previsti servizi compositi con altre forze di Polizia previe intese con
le stesse.
Di solito tali servizi sono previsti per la maggior parte con il
contributo degli operatori civili del volontariato, delle ASL, della
protezione civile e di altri operatori privati.
Per le attività congiunte con le altre forze di Polizia, la sezione 4^
dell’ufficio provinciale Polizia municipale sarà collegata con le
altre forze dell’ordine.
Art. 55 - Sezione aiuto e soccorso.
Coordinamento provinciale.
La quarta sezione aiuto e soccorso dell’ufficio provinciale
polizia municipale, provvede ad organizzare tale funzione per tutte le
forze della Polizia municipale del settore di decentramento del
capoluogo di provincia.
Tiene i necessari collegamenti con i Commissariati di zona, per
ottenete un unitario sistema di aiuto e soccorso della Polizia
municipale della provincia.
A tal proposto il dirigente la 4^ sezione prevede riunioni con i
dirigenti dei Commissariati di zona per acquisire gli elementi utili
alla pianificazione dei servizi relativi.
Art. 56 - Consorzi dei Comuni del settore di
decentramento del capoluogo di provincia.
Entro 2 anni dall’approvazione della presente legge, ciascun
capoluogo di provincia della Regione Veneto dovrà costituire il
consorzio di Comuni del proprio settore di decentramento provinciale,
al fine della gestione unitaria dei servizi di Polizia giudiziaria
(P.G.), di controllo della circolazione stradale, dei controlli
operativi di carattere amministrativo, delle attività di aiuto e
soccorso e delle attività amministrative e logistiche necessarie alle
predette attività operative.
Tale consorzio di Comuni nel settore di decentramento del capoluogo di
provincia, va previsto con riunioni indette dal Sindaco del capoluogo
di provincia, alle quali partecipano i Sindaci dei Comuni della propria
circoscrizione provinciale.
Il Sindaco del capoluogo solleciterà la formazione di analoghi
consorzi per gli altri settori di decentramento della provincia.
Art. 57 - Comuni dei settori di decentramento
dei capoluoghi di provincia del Veneto.
Per i sette capoluoghi di provincia del Veneto (Padova, Venezia,
Vicenza, Verona, Rovigo, Belluno, Treviso) sono previsti i settori di
decentramento indicati nell’articolo 3.
Ciascuno di essi comprende i Comuni che saranno stabiliti dal
regolamento di esecuzione, sentite le varie municipalità interessate
che hanno la funzione di coordinamento dei settori di decentramento
citati.
Art. 58 - Gestione amministrativa unitaria della
Polizia municipale.
I Consorzi di Comuni sono diretti a programmare annualmente e per
periodi maggiori dell’anno solare, la previsione di spesa per i
servizi amministrativi connessi con le attività operative di
Polizia.
Per questi costi sarà possibile chiedere il contributo dello Stato,
quantizzando i costi per settore di decentramento provinciale. Le
richieste vanno indirizzate al Ministero dell’interno.
Tali servizi amministrativi sono quelli che derivano dalla
privatizzazione della struttura della Polizia municipale la quale avrà
solo compiti operativi previsti dalle funzioni indicate
nell’articolo 19.
Art. 59 - Privatizzazione della Polizia
municipale del Veneto.
Entro 3 anni dall’approvazione della presente legge, la struttura
della Polizia municipale va completamente privatizzata, con affidamento
per settori di decentramento provinciale degli incarichi di gestione
dei vari settori amministrativi e logistici a imprese private
incaricate con contratto a termine.
Il personale della Polizia municipale recuperato e proveniente dai
servizi amministrativi, va impiegato totalmente nei servizi
operativi.
Art. 60 - Reparti mobili e servizi del
poliziotto di quartiere.
Fino alla formazione dei Consorzi di Comuni e per sopperire alla
indisponibilità di personale della Polizia municipale, i reparti mobili
della Polizia di Stato e dei Carabinieri distaccano propri operatori
per i servizi di poliziotto di quartiere dei centri urbani, secondo la
pianificazione dei servizi della Polizia municipale.
Ciò verrà previsto e programmato dopo l’accettazione della
relativa richiesta inviata al Ministero dell’interno e al
Ministero della Difesa, rispettivamente per le forze della Polizia di
Stato e dei carabinieri.
Art. 61 - Direzione della terza divisione
poliziotto di quartiere degli uffici sicurezza provinciali.
La direzione della 3^ divisione degli Uffici sicurezza provinciali di
cui al progetto sicurezza del gruppo “Atlante 2000”, è
affidata al Comandante della Polizia municipale del capoluogo di
provincia delle province del Veneto.
Dopo la formazione dei consorzi di Comuni previsti nell’articolo
10 del progetto sicurezza e dopo l’approvazione del progetto
sicurezza, il Comandante della Polizia municipale potrà assumere la
direzione dell’ufficio sicurezza provinciale, dopo aver
affiancato per almeno 2 anni i dirigenti delle prime due divisioni di
tale ufficio sicurezza provinciale.
Art. 62 - Poteri del Sindaco in relazione alla
Direzione degli uffici sicurezza provinciali del Veneto, da parte del
Comandante della Polizia municipale.
Il Sindaco del capoluogo di provincia, con l’assunzione della
direzione dell’ufficio sicurezza provinciale da parte del
Comandante della Polizia municipale, diviene il responsabile politico
della sicurezza della provincia e come tale dà le direttive generali al
Comandante della Polizia municipale, per la gestione delle attività
dirette a produrre l’effettiva sicurezza per il cittadino
residente nel territorio provinciale e per il residente non cittadino o
per il cittadino non residente.
Art. 63 - Assemblea dei Sindaci del settore di
decentramento comprendente il capoluogo di provincia.
Per la gestione unitaria delle attività di sicurezza dell’ufficio
provinciale Polizia municipale del settore di decentramento provinciale
comprendente il capoluogo di provincia, il Sindaco dello stesso
concorda con i Sindaci del settore di decentramento le direttive
generali per la gestione unitaria ed uniforme di tale attività.
Analoghe direttive il Sindaco del capoluogo di provincia dà ai Sindaci
dei settori di decentramento della provincia, al fine di concordarle
con i Sindaci dei Comuni di ciascuna circoscrizione territoriale.
Art. 64 - Assemblea dei Sindaci dei settori di
decentramento provinciale di ciascuna provincia del Veneto.
Con la costituzione entro 2 anni dei consorzi tra Comuni di ciascun
settore di decentramento provinciale dei capoluoghi di provincia del
Veneto e con l’assunzione da parte del Sindaco di ciascun nucleo
urbano centro di settore di decentramento provinciale, della funzione
di responsabile politico delle attività di sicurezza dei Commissariati
di zona, il Sindaco del capoluogo di provincia di ciascuna provincia
del Veneto, riunisce periodicamente l’Assemblea dei Sindaci dei
Comuni centro di settore di decentramento della provincia medesima, per
concordare le direttive di gestione della sicurezza nella provincia, da
dare ai dirigenti dei Commissariati di zona.
A tale assemblea dei Sindaci partecipano i Sindaci dei nuclei urbani
centri di settore di decentramento provinciale ed una rappresentanza
non superiore a tre unità, di Sindaci per ogni settore di
decentramento, che rappresentano le funzioni dei Sindaci dei Comuni
minori di ciascuna circoscrizione provinciale.
Art. 65 - Direttive per la gestione della
sicurezza ai Sindaci dei minori centri urbani.
Le direttive per la gestione della sicurezza concordate
all’assemblea dei Sindaci della Provincia, vanno comunicate per
l’attuazione ai Sindaci dei minori centri comunali di ciascun
settore di decentramento provinciale, da parte dei Sindaci dei nuclei
urbani centro si settore di decentramento provinciale.
Art. 66 - Gestione amministrativa
comune.
Un responsabile del Comune capoluogo di provincia delle province del
Veneto per il settore amministrativo, ha il compito di gestire
uniformemente per ciascun settore di decentramento dei capoluoghi di
provincia delle province del Veneto, le attività amministrative che
sono connesse con le attività operative della Polizia municipale.
Quando tali attività di sicurezza saranno devolute nella loro
componente dirigenziale di vertice al Sindaco del nucleo urbano centro
del settore di decentramento provinciale e del capoluogo delle province
del Veneto, i fondi occorrenti per le attività amministrative verranno
richiesti dal Sindaco al Ministero dell’interno.
Tale Sindaco del capoluogo darà le opportune direttive ai Sindaci dei
minori centri urbani sede dei Commissariati di zona, per una gestione
unitaria ed uniforme delle attività operative medesime.
Art. 67 - Direzione dei dirigenti delle forze di
Polizia.
Della direzione dei dirigenti dei vari reparti delle forze di Polizia
fa parte quale membro effettivo, il dirigente l’ufficio
provinciale Polizia municipale, il Comandante cioè della Polizia
municipale.
Previe intese con il Ministero dell’interno e della Difesa
partecipa agli incontri con i comandanti delle altre forze di polizia
per pianificare le attività di sicurezza.
A tali riunioni possono partecipare i dirigenti dei Commissariati di
zona, al fine di proporre nuove misure di intervento nell’azione
di prevenzione e di repressione della criminalità comune e della
microcriminalità.
Art. 68 - Nomina del dirigente del poliziotto di
quartiere provinciale.
La nomina e del dirigente dell’ufficio provinciale Polizia
municipale avviene da parte del Sindaco del Capoluogo di provincia e la
nomina del dirigente dei Commissariati di zona viene effettuata dal
Sindaco dei nuclei urbani centro di settore di decentramento
provinciale.
Art. 69 - Istituti di istruzione.
Gli operatori della Polizia municipale di ciascuna provincia possono
partecipare a corsi professionali per l’addestramento
all’uso delle armi, per la difesa personale, per le tecniche
operative di polizia, per le tecniche di ordine pubblico, per le
attività di addestramento di Polizia stradale, che si tengono presso le
scuole e i centri di addestramento delle forze di Polizia dello
Stato.
Il Sindaco di ciascun capoluogo di provincia del Veneto, fisserà gli
opportuni accordi con il servizio Scuole del Ministero
dell’interno per la partecipazione ai corsi, da parte degli
operatori della Polizia municipale.
Art. 70 - Attività di polizia
scientifica.
Per le attività di Polizia scientifica di cui hanno bisogno le Polizie
municipali delle province del Veneto, esse potranno usufruire previe
intese con le forze di Polizia, della struttura dei gabinetti
provinciali, regionali e interregionali della Polizia
scientifica.
STRUTTURA REGIONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DELLA REGIONE
VENETO.
Art. 71 - Funzioni dell’ufficio regionale
Polizia municipale.
Le funzioni delle Sezioni dell’ufficio regionale Polizia
municipale del Veneto denominato poliziotto di quartiere, sono quelle
indicate per l’ufficio provinciale Polizia municipale, medesime
sezioni.
Esse vengono espletate nell’ambito del settore di decentramento
del capoluogo. Tali Sezioni hanno altresì il compito di coordinare come
viene fatto in ambito provinciale i Commissariati di zona della
provincia del capoluogo di regione.
Hanno altresì la funzione di coordinare le attività delle Sezioni
degli uffici provinciali Polizia municipale delle altre province della
Regione Veneto.
Art. 72 - Tipologia del coordinamento.
Il coordinamento delle Sezioni dell’ufficio regionale Polizia
municipale del capoluogo della Regione Veneto è quello che concerne
tutte le attività di cui alle 6 sezioni componenti:
1) – microcriminalità e criminalità comune;
2) – controllo della circolazione stradale;
3) – controlli amministrativi di carattere operativo;
4) – aiuto e soccorso;
5) – attività amministrative, burocratiche e logistiche della 3^
divisione poliziotto di quartiere.
6) – forze regionali distaccate presso gli Uffici provinciali di
Polizia municipale.
Tale coordinamento è diretto a far acquisire ai Commissariati di zona
e agli uffici provinciali Polizia Municipale, la medesima tecnica di
intervento per le varie attività istituzionali, in modo da poter
facilitare le relative funzioni istituzionali nel tempo, al fine di
raggiungere gli obiettivi di sicurezza che attengono alle funzioni
della Polizia municipale.
Art. 73 - Sezioni staccate regionali presso le
province della Regione Veneto.
Al fine di facilitare il coordinamento regionale, l’ufficio
regionale Polizia Municipale, istituisce delle sezioni staccate presso
gli uffici provinciali Polizia municipale. In queste sezioni prestano
servizio operatori della sicurezza del capoluogo di regione, i quali
vengono impiegati nei servizi programmati dalle Sezioni Polizia
municipale dei capoluoghi di provincia del Veneto, diversi dal
capoluogo di regione, al fine di uniformare le tecniche di intervento
nei vari servizi operativi.
Art. 74 - Sezione 5^ attività amministrative
dell’ufficio regionale Polizia municipale.
Come le sezioni 5^ degli uffici provinciali Polizia municipale, quella
dell’ufficio sicurezza regionale, predispone ed organizza tutte
le attività amministrative, burocratiche e logistiche necessarie per
l’espletamento dei vari servizi operativi del poliziotto di
quartiere.
Nell’ambito del capoluogo di regione opera il coordinamento al
fine di:
a) far acquisire a tutti i Commissariati di zona le stesse procedure
amministrative utili per i servizi operativi;
b) sollecitare i contratti con le imprese private per
l’aggiudicazione dei servizi amministrativi, burocratici e
logistici, in modo uniforme per tutta la provincia del capoluogo di
regione;
c) concordare una privatizzazione uniforme per tutti i Commissariati
di zona della provincia.
Ciò significa che dovranno essere indicate le tipologie dei servizi
amministrativi da privatizzare, in modo che vi sia uniformità in ambito
provinciale;
d) stabilire i criteri dei controlli alle imprese private, per
analizzare la rispondenza dei servizi assunti con contratto rispetto al
loro livello qualitativo, che si desume dai relativi contratti di
appalto.
L’attività di cui ai punti precedenti, va preparata dalla
dirigenza dell’Ufficio regionale Polizia municipale e stabilita
con accordi di settore di decentramento provinciale, tra i Sindaci di
tali settori.
Art. 75 - Sezione 5^ attività amministrative e
coordinamento regionale.
Le stesse attività concordate tra i Sindaci dei centri di settore di
decentramento provinciale, vanno concordate tra il Sindaco del
capoluogo di regione e quelli degli altri capoluoghi del Veneto, in
modo da giungere ad una gestione amministrativa unitaria in tutto
l’ambito regionale, suscettibile così di continuo e ulteriore
miglioramento.
Art. 76 - Riunioni dei dirigenti le 5^ divisioni
amministrative.
Al fine di preparare gli accordi tra i Sindaci dei capoluoghi di
provincia del Veneto, i dirigenti dei settori amministrativi delle 5^
sezioni dei Commissariati di zona con una rappresentanza dei Comandanti
degli stesso Commissariati di zona, si riuniscono periodicamente presso
la 5^ Sezione dell’Ufficio regionale polizia municipale e
concordano con il suo dirigente i criteri tecnici atti a disciplinare
in modo efficiente tutta l’organizzazione dell’attività
amministrativa, logistica e burocratica per un idoneo coordinamento
regionale.
Tali criteri concernono anche i costi annuali e poliennali che tali
servizi amministrativi comportano.
A tali riunioni partecipa il Dirigente dell’ufficio regionale
Polizia municipale, che assieme agli altri Comandanti provinciali, dà
suggerimenti utili per armonizzare l’attività amministrativa e
logistica con le varie attività operative.
Art. 77 - Riunioni dei Comandanti della Polizia
municipale dei capoluoghi di provincia del Veneto per le attività
operative.
I Comandanti dirigenti gli uffici provinciali Polizia municipale, si
riuniscono periodicamente e non meno di una volta al mese, presso
l’ufficio regionale Polizia municipale, al fine di concordare le
linee della pianificazione regionale delle attività del poliziotto di
quartiere, da cui derivano poi le direttive per la pianificazione
provinciale.
Art. 78 - Organi periferici dell’ufficio
regionale Polizia municipale.
Presso l’ufficio regionale Polizia municipale, è prevista
l’esistenza di una sezione 6^, denominata forze regionali
staccate presso gli uffici provinciali Polizia municipale del
Veneto.
Tale sezione 6^ ha il compito di avere i collegamenti con i
distaccamenti organi periferici del poliziotto di quartiere
regionale.
Questi distaccamenti sono inseriti negli uffici provinciali polizia
municipale e formati al loro interno da un numero variabile di unità in
funzione delle esigenze di coordinamento riferite alle sezioni
componenti; per cui potremo avere le seguenti unità:
a) - unità microcriminalità e criminalità comune;
b) - unità controllo della circolazione stradale;
c) – unità controlli amministrativi di carattere
operativo;
d) – unità aiuto e soccorso;
e) – unità gestione dei servizi amministrativi, burocratici e
logistici.
Art. 79 - Sperimentazione.
All’interno della 6^ sezione vi è una unità denominata
sperimentazione dei servizi operativi.
Tale unità ha il compito di sperimentare tutti i servizi operativi che
vengono compiuti in ambito provinciale del capoluogo di regione e in
quelli degli altri capoluoghi di provincia del Veneto.
Questa sperimentazione consiste nel valutare la proficuità dei servizi
operativi nella tipologia, nella durata, nella loro conformazione
interna e nella utilità delle presenza di distaccamenti regionali
presso le varie province, per le diverse attività operative al fine
della loro uniformazione, diretta all’acquisizione della massima
efficienza.
Art. 80 - Funzioni del Sindaco del capoluogo di
regione.
Il Sindaco del Capoluogo di regione promuove le riunioni
dell’assemblea dei Sindaci dei centri minori dei settori di
decentramento provinciali del capoluogo di regione, come nel caso dei
capoluoghi di provincia.
Promuove anche l’assemblea dei Sindaci dei capoluoghi di
provincia delle altre province del Veneto, al fine di stabilire le
linee guida della pianificazione della sicurezza in ambito regionale,
per quanto attiene i servizi del poliziotto di quartiere.
Nel momento in cui sarà costituita la maggior parte dei consorzi di
Comuni delle province del Veneto e dopo il periodo minimo di 2 anni nel
quale i vari Comandanti della Polizia municipale, avranno affiancato i
dirigenti delle prime due divisioni degli uffici sicurezza provinciali,
di cui al progetto sicurezza del gruppo “Atlante 2000” la
direzione degli uffici medesimi nelle sue componenti di indirizzo
politico, passerà direttamente all’assemblea dei sindaci della
regione Veneto, che la gestiranno attraverso la collaborazione tecnica
dei Comandanti delle 3^ divisioni e delle altre tre divisioni degli
uffici sicurezza provinciali:
1) – Divisione prevenzione;
2) – Divisione repressione e polizia giudiziaria (P.G.);
4) – Attività amministrative.
Art. 81 - Contributo della Regione Veneto per i
consorzi di Comuni e per la redazione di regolamenti comunali del
poliziotto di quartiere.
La regione contribuisce alle spese per la formazione dei consorzi di
Comuni per settore di decentramento provinciale, finalizzata alla
gestione unitaria della sicurezza.
Tale contributo economico è proporzionato al numero di abitanti del
consorzio di Comuni per settore di decentramento provinciale.
Questo contributo è finalizzato anche alla redazione di regolamenti
comunali validi per ogni settore di decentramento, relativi alle
attività di controllo del poliziotto di quartiere sezione
microcriminalità e criminalità comune e sezione controlli
amministrativi di ordine operativo, nonché relativi alle norme sulla
sua deontologia professionale.
L’ufficio provinciale Polizia municipale provvederà poi a
rendere uniformi tali regolamenti con intese e accordi stabiliti
attraverso riunioni tra i Comandanti relativi, secondo ciascuna realtà
ambientale e territoriale.
Ciò dovrà essere compiuto secondo le direttive di vertice dei Sindaci
dei nuclei urbani centri di settore di decentramento provinciale.
La stessa attività dovrà essere esperita dall’ufficio regionale
Polizia municipale, da parte del Sindaco del capoluogo di regione nei
confronti dei Sindaci dei capoluoghi di provincia del Veneto.
PIANIFICAZIONE DEI SERVIZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE REGIONALE.
E PROVINCIALE
Art. 82 - Pianificazione regionale dei servizi
di polizia municipale. regionali e provinciali del poliziotto di
quartiere.
I servizi della Polizia municipale regionale vanno pianificati secondo
le norme previste dal regolamento di esecuzione della presente
legge.
Art. 83 - Pianificazione provinciale dei servizi
di Polizia municipale.
I servizi della Polizia municipale provinciale vanno pianificati
secondo le direttive di coordinamento regionale; in modo da ottenere
una unica ed armonica pianificazione in ambito regionale.
Come nel caso della pianificazione regionale quella provinciale viene
prevista dal regolamento di esecuzione della presente legge.
Art. 84 - Sostituzione dei dirigenti
dell’ufficio provinciale Polizia municipale.
Da parte della dirigenza dell’ufficio regionale Polizia
municipale, d’intesa con il Sindaco del capoluogo di regione,
vengono sostituiti i dirigenti provinciali e delle sezioni componenti,
qualora gli obiettivi posti annualmente o poliennalmente, non vengano
raggiunti.
Si tratta del non raggiungimento degli obiettivi regionali riferiti
alle attività del poliziotto di quartiere.
La diminuzione del tasso di criminalità si desume dalle statistiche
che sono compilate e tenute dal Comune capoluogo di provincia e che
concernono tutti gli illeciti commessi nella provincia.
Tale tasso può essere indicato nel valore del 70 % in diminuzione del
totale considerato l’anno 1999 e le statistiche della criminalità
desunte dalle Prefetture di ciascuna provincia.
Ciò significa che nell’arco di un quinquennio si dovrà
verificare una diminuzione del tasso di criminalità nel valore indicato
con un decremento annuale pari al 15 %. Questo ultimo valore sarà
quello considerato e valutato per giudicare la proficuità
dell’azione dirigenziale nel cercare di fronteggiare
l’attività illecita di carattere penale ed amministrativo.
Art. 85 - Compilazione dei piani ed esecuzione
degli stessi.
La compilazione dei piani del poliziotto di quartiere viene effettuata
dai dirigenti l’ufficio provinciale Polizia municipale e dei
Commissariati di zona.
L’interpretazione esecutiva dei piani viene compiuta da parte
degli operatori muniti di grado corrispondente ad Ispettore nella
Polizia di Stato.
Art. 86 - Esecuzione operativa dei piani e
centrale operativa.
La centrale operativa dei servizi di sicurezza anche per ciò che
concerne la Polizia municipale, sarà unica per tutte le forze di
Polizia nella provincia, con l’attuazione del progetto sicurezza
del gruppo “Atlante 2000”.
Tale centrale operativa che lavora con unico numero di chiamata è
collegata con le minori centrali dei Commissariati di zona della
provincia.
Essa opera un coordinamento degli interventi e delle comunicazioni di
tali minori centrali operative.
Disciplina gli interventi d’intesa con le minori centrali
operative della provincia, secondo i vari ambiti territoriali dei
settori di decentramento provinciale e secondo la tipologia dei
reati.
Art. 87 - Fasi della privatizzazione della
Polizia municipale del Veneto.
La privatizzazione della Polizia municipale deve portare alla completa
separazione dei servizi operativi da quelli amministrativi, nel senso
che gli appartenenti alla Polizia municipale non possono essere
impiegati in servizi amministrativi, burocratici o logistici, ma solo
in servizi operativi.
Le attività amministrative citate vanno affidate con contratto a
termine ad imprese private, entro 3 anni dall’approvazione della
presente legge regionale.
Dopo tale data la privatizzazione deve essere totale e valere per
tutto il territorio della Regione Veneto.
Art. 88 - Organici della Polizia municipale
della regione Veneto.
Gli organici della Polizia municipale della Regione Veneto sono fissati
nelle seguenti quantità:
1.300 unità del poliziotto di quartiere per i centri capoluogo di
provincia
u.o.
ROVIGO 60 4
BELLUNO 40 3
VERONA 310 24
TREVISO 100 8
PADOVA 300 22
VICENZA 140 11
VENEZIA 330 28
Totale 1.300
I valori di sinistra indicano il totale degli operatori impiegati nei
4 turni
(0 – 7/ 7 – 13/ 13 – 19/ 19 – 24). Quelli a
destra concernono le unità operative di 2 uomini.
A queste aliquote devono aggiungersi le unità poliziotto di quartiere
dei nuclei urbani centro di settore di decentramento, il cui numero
nella regione Veneto è stato arrotondato a 30. (2 X2 = 4 uomini X 5
turni = 20 X 30 nuclei urbani = 600 + ferie e malattie = 700
uomini.
Per cui viene prevista una densità come per i capoluoghi di provincia,
di una unità operativa ogni 11.000 abitanti.
Tali centri minori della provincia vengono divisi in zone come i
capoluoghi di provincia, variabili secondo il numero di abitanti.
Il totale degli operatori del poliziotto di quartiere per questi
centri è di 700 unità.
TOTALE poliziotto di quartiere centri capoluogo 1.300
TOTALE poliziotto di quartiere centri minori 700
_____
2.000
La Polizia stradale avrà una densità analoga e quindi un numero di
operatori pari a 2.000 unità per tutto il Veneto.
Per i controlli amministrativi di carattere operativo, come
l’urbanistica, l’edilizia, la veterinaria,
l’annonaria, ecc. , sono impiegati 2.500 operatori in tutto il
Veneto.
Per cui in TOTALE si avrà per la Regione Veneto:
Poliziotto di quartiere 2.000
Polizia stradale 2.000
Controlli operativi 2.500
_____
6.500
Forza attuale della Polizia municipale della Regione Veneto: 4.500
unità.
La differenza di 2.000 unità, in attesa che la privatizzazione venga
compiuta per tutti i settori della Polizia municipale, sarà acquistata
dalle altre forze della confederazione:
1.000 dalla Polizia di Stato per il poliziotto di quartiere
1.000 dai Carabinieri per la Polizia stradale.
Questi operatori verranno a far parte della Polizia municipale del
Veneto, sedi provinciali relative, previe intese con il Ministero
dell’interno e della Difesa.
Art. 89 - Commissione di vigilanza.
L’efficienza e la correttezza dei servizi di sicurezza viene
controllata in ambito provinciale e regionale, da una commissione di
vigilanza nominata dai Sindacati confederali e dagli altri organi
indicati nell’articolo seguente.
Essa è composta da tre rappresentanti sindacali confederali ed
autonomi nella percentuale del 20 per cento del totale, che siano stati
eletti e da privati cittadini, lavoratori dipendenti del settore
pubblico e privato e da lavoratori autonomi, liberi professionisti e
imprenditori che siano stati eletti.
La Commissione di vigilanza ha giurisdizione sui servizi espletati nel
territorio provinciale e i suoi componenti saranno suddivisi nei vari
settori di decentramento provinciale.
In particolare il controllo dell’efficienza andrà riferito alle
attività produttive, ricreative e residenziali, controllate e tutelate
dall’ufficio sicurezza; in modo che ciascun componente la
Commissione valuti la proficuità del controllo del territorio riferito
alle attività predette. I compiti dei componenti la commissione vanno
affidati in relazione alla specifica competenza in ambito sindacale e
del lavoro dipendente pubblico (Avvocati, procuratori e magistrati ad
esempio), privato ed autonomo.
La Commissione di vigilanza si riunisce ogni settimana o con frequenza
maggiore secondo le necessità. Durante le riunioni verranno valutate le
relazioni di controllo dei componenti la commissione e le proposte di
modifica del sistema sicurezza nei vari settori operativi.
Per il lavoro svolto dai componenti la commissione sono previsti dei
compensi, in funzione della retribuzione percepita da ciascun membro
nella propria attività lavorativa.
Le proposte della commissione devono essere analizzate dalla direzione
dei dirigenti dell’ufficio polizia municipale provinciale e
adottate, se ritenute valide, dalla maggioranza dei componenti.
Alle riunioni dei dirigenti dell’ufficio provinciale polizia
municipale parteciperanno i componenti della Commissione di
vigilanza.
Nella Commissione devono essere rappresentate dai privati componenti
le varie attività produttive.
Art. 90 - Nomina della commissione di
vigilanza.
La commissione di vigilanza viene nominata dagli organi di cui
all’articolo precedente. Tali elettori sono integrati con una
delegazione di cittadini pari a 2 unità per ogni circoscrizione del
Comune del Capoluogo di Provincia, con un numero minimo di 14 unità,
per città tipo come Vicenza.
Questi cittadini fanno parte dei Consigli di circoscrizione in cui è
ripartito il Comune del Capoluogo di provincia; e si procederà ad un
loro aumento di una unità ogni 100.000 abitanti, oltre il numero di
200.000 abitanti, preso come riferimento minimo.
Essi risiedono nel medesimo Comune del Capoluogo di provincia, nella
cui circoscrizione provinciale opera la commissione di vigilanza.
Gli elettori della Commissione di vigilanza non devono aver subito
condanne penali o amministrative sostitutive, né essere sottoposto a
misure di prevenzione e cautelari.
Tali requisiti devono essere posseduti anche dai parenti in linea
retta e collaterale del membro elettore.
Art. 91 - Controllo delle imprese
private.
É istituita in ogni capoluogo di provincia, presso la 5^ sezione
attività amministrative, una commissione di controllo formata da
personale amministrativo e da appartenenti alla Polizia municipale, al
fine di controllare l’efficienza dei servizi resi dalle imprese
private, sia nel settore amministrativo che burocratico e
logistico.
Gli operatori della Commissione di controllo della Polizia municipale,
espletano tale servizio fuori dall’orario di servizio, con
diritto a percepire il relativo compenso per lavoro
straordinario.
Art. 92 - Divise e distintivi della Polizia
municipale della Regione Veneto.
Sulla divisa gli appartenenti alla Polizia municipale devono portare un
distintivo che indichi l’appartenenza alla confederazione delle
forze di Polizia municipale della regione Veneto.
Art. 93 - Richieste di intervento.
Le richieste di intervento dei cittadini e residenti nel territorio
della Regione Veneto, sono compiute utilizzando un unico numero di
chiamata telefonica o radiofonica.
Art. 94 - Titolo di studio.
Per gli operatori della Polizia municipale della Regione Veneto è
richiesto all’atto dell’arruolamento il titolo di studio di
scuola media di 2° grado.
Art. 95 - Corsi di aggiornamento e di
addestramento.
Gli operatori della Polizia municipale del Veneto devono seguire
periodicamente corsi di addestramento e di aggiornamento presso le
Scuole delle forze di Polizia del Veneto, secondo le modalità derivanti
dagli accordi con il Ministero dell’interno e della Difesa e
secondo i criteri indicati nel progetto sicurezza.
In particolare devono essere addestrati alle tecniche di difesa
personale e al tiro con le armi, oltre che nelle varie materie
professionali e giuridiche, previste per tutti gli operatori di
Polizia.
I punteggi acquisiti nei corsi di addestramento e di aggiornamento
sono condizione per l’avanzamento in carriera.
Art. 96 - Onere finanziario.
All’onere derivante dall’applicazione della presente legge,
valutato in _____ miliardi con la completa privatizzazione dei servizi
amministrativi non di polizia attiva, si provvederà per l’intera
somma dopo 3 anni dall’entrata in vigore di questa normativa,
data prevista per la totale privatizzazione citata.
Per i servizi di poliziotto di quartiere e di polizia stradale viene
fissato un contributo annuo da parte del Ministero dell’interno,
di _______miliardi.
INDICE
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
SETTIMA LEGISLATURA
ALLEGATO AL PROGETTO DI LEGGE N. 383 RELATIVO A:
RIORGANIZZAZIONE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DELLA REGIONE
VENETO
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE REGIONALE
SULLA
RIORGANIZZAZIONE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DELLA
REGIONE
VENETO
PIANIFICAZIONE DEI SERVIZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE
REGIONALE.
(Esecuzione degli articoli 82 e 83 della legge)
Art. 1
Piani regionali e provinciali del poliziotto di quartiere. I
piani regionali del poliziotto di quartiere dell’ufficio
regionale Polizia municipale, devono essere compilati prima di quelli
provinciali.
I piani regionali vanno formulati attraverso le riunioni dei
Comandanti delle Polizie municipali dei capoluoghi di provincia del
Veneto, i quali potranno essere accompagnati da Comandanti dei
Commissariati di zona della propria Provincia, dove più sono presenti
problemi di sicurezza che vanno analizzati per la loro
soluzione,.
Art. 2
Compilazione dei piani annuali e poliennali regionali. I piani
regionali del poliziotto di quartiere sono annuali e poliennali; essi
vengono compilati dalla direzione dei dirigenti delle Sezioni
dell’ufficio regionale polizia municipale.
Quelli annuali pongono gli obiettivi delle attività di sicurezza
nell’arco dell’anno solare; quelli poliennali li pongono
per periodi non superiori a tre anni o fino a 5 anni secondo le varie
situazioni criminose provinciali della regione, da contenere e far
regredire per fasi operative di durata annuale.
Art. 3
Organizzazione dei piani regionali del poliziotto di quartiere.
Obiettivi dell’attività di sicurezza. L’organizzazione
dei piani regionali deve prevedere prima di tutto gli obiettivi del
piano annuale o poliennale e quindi gli strumenti in uomini e mezzi per
raggiungerli.
Gli obiettivi sono dati dalla progressiva diminuzione delle attività
illecite per ciascun settore di attività della Polizia municipale, in
modo uniforme per tutte le province del Veneto.
Naturalmente questo vale per la funzione di coordinamento regionale
che ha l’ufficio regionale Polizia municipale del capoluogo di
regione della Regione Veneto; perché per le funzioni che lo stesso
ufficio possiede nei confronti delle circoscrizioni provinciali
(settori di decentramento) del territorio del capoluogo di regione,
valgono gli obiettivi provinciali che vengono indicati nella
pianificazione provinciale.
Art. 4
Obiettivi del piano regionale. Sezione microcriminalità e
criminalità comune. Per quanto concerne la microcriminalità e la
criminalità comune, per i reati cioè di competenza del Tribunale in
composizione monocratica o per i quali comunque è prevista una pena non
superiore a 4 anni di reclusione, gli obiettivi sono dati dalla
progressiva diminuzione per gradi dei fatti criminosi desunti da
statistiche opportunamente redatte, fino all’esistenza solo del
crimine fisiologico.
Gli obiettivi di questo settore sono posti per fasi di perseguimento
della diminuzione del tasso di criminalità.
L’obiettivo regionale della diminuzione del tasso di criminalità
è quello che tende a ottenere in modo uniforme questa diminuzione in
ogni ambito delle province del Veneto.
Per cui l’azione di coordinamento del poliziotto di quartiere
regionale, deve essere diretta a raggiungere risultati uniformi in ogni
provincia del Veneto, attivando a tal uopo i distaccamenti regionali
con potenziamento eventuale in uomini e mezzi, da far corrispondere nei
Commissariati di zona, ad analogo potenziamento del poliziotto di
quartiere anche nei Comuni non centro di coordinamento
settoriale.
Art. 5
Obiettivi del piano regionale. Sezione di controllo della
circolazione stradale. Gli obiettivi sono quelli della diminuzione
delle infrazioni al codice della strada e quindi degli incidenti
automobilistici, che generano il ferimento o la morte di persone e
danni alle cose.
Tali obiettivi sono posti in relazione con la disponibilità di
strumentazioni tecniche atte a prevenire le infrazioni e gli illeciti,
con le funzioni espletate e con il numero di operatori impiegati, da
variare nelle varie situazioni territoriali, al fine di raggiungere una
uniforme diminuzione delle violazioni in ambito regionale.
Art. 6
Obiettivo del piano regionale. Sezione aiuto e soccorso. Gli
obiettivi della sezione aiuto e soccorso regionale, seguono i criteri
indicati nei due articoli precedenti, facendo riferimento soprattutto
al funzione di coordinamento regionale che tende ad ottenere una
uniforme gestione della sicurezza in tutte le province del
Veneto.
In particolare per la sezione 4^ aiuto e soccorso, gli obiettivi
annuali e poliennali, sono dati dall’uniforme azione di aiuto in
tutte le province del Veneto, operata dalle forze del poliziotto di
quartiere.
Art. 7
Funzioni, uomini e mezzi utili per il perseguimento degli obiettivi
annuali e poliennali. I piani del poliziotto di quartiere devono
prevedere:
a) – i flussi di traffico illecito regionale (stradale,
fluviale, marittimo ed aereo);
b) – le circoscrizioni regionali di intervento;
c) – i punti sensibili del controllo regionale;
d) – i capisaldi regionali di collegamento e di scambio delle
informazioni;
e) – i collegamenti tra le varie forze di polizia;
f) – i servizi semplici, complessi e compositi del poliziotto di
quartiere e i collegamenti con gli ufficiali e agenti di P.G. a
competenza limitata;
g) – la tecnica del controllo regionale del poliziotto di
quartiere;
h) – i mezzi occorrenti per gli accertamenti e per la
diminuzione degli illeciti.
Art. 8
I flussi di traffico illecito regionale. Questo primo punto
dell’organizzazione dei piani regionali del poliziotto di
quartiere, viene analizzato in relazione alla prima funzione del
poliziotto di quartiere, che concerne la prevenzione e repressione
della microcriminalità e della criminalità comune. Ma lo stesso
ragionamento può essere esteso agli altri settori di attività del
poliziotto di quartiere.
Il piano dovrà prendere in considerazione i flussi di traffico
illecito regionale, che attraversano cioè la regione, interessando i
reati minori di competenza del Tribunale in composizione
monocratica.
Questi flussi di traffico possono essere stradali, fluviali, marittimi
ed aerei.
Va quindi redatta una mappa regionale di questi flussi di traffico
illecito, in modo da individuare le forze provinciali e regionali, che
sono più prossime e che possono fronteggiare il fenomeno
delinquenziale.
Art. 9
b) – Circoscrizioni regionali di intervento. Le
circoscrizioni regionali di intervento sono date dai territori delle
province del Veneto.
Art. 10
c)– Punti sensibili del controllo regionale della Polizia
municipale. I punti sensibili regionali delle attività illecite
controllate dalla Polizia municipale, sono quelli che hanno una
costanza regionale, quelli cioè in cui si verificano nello stesso modo
tali attività illecite in tutta la regione, come nel caso dei furti,
dei danneggiamenti, delle ricettazioni, del traffico di prostitute, per
ciò che attiene la individuazione dei flussi esterni di traffico
illecito.
Il piano regionale cioè della Polizia municipale si pone come
strumento per la collaborazione con le altre forze dell’ordine,
in quanto dà ad esse alcune utili indicazioni anche per quei reati che
sono di competenza delle altre forze di Polizia della
confederazione.
Per cui il piano della Polizia municipale dovrà permettere di ottenere
una pianta del territorio regionale, in cui sono evidenziati i punti
sensibili del controllo regionale delle attività illecite, per i reati
di competenza del Tribunale in composizione monocratica e come supporto
per le attività di competenza delle altre forze di Polizia.
Ciò vale anche per l’individuazione dei flussi di traffico
illecito.
Ogni capoluogo di provincia avrà allora dei punti sensibili da
controllare con servizi misti regionali e provinciali, proprio al fine
di amalgamare le tecniche di intervento.
Le parti cioè del piano che si riferiscono a funzioni di Polizia
spettanti alle altre forze di Polizia, vanno concordate con i dirigenti
le stesse, al fine di ottenere una sinergia di interventi inferiori e
superiori, che si armonizzano nel perseguimento degli obiettivi della
struttura di sicurezza statale.
Art. 11
d)– I collegamenti. Il piano regionale della Polizia
municipale deve giungere ad indicare con precisione i collegamenti che
le forze della Polizia municipale, devono avere in ogni ambito
provinciale tra loro; in modo cioè da poter scambiare informazioni ed
attività operative, anche con le altre forze dell’ordine.
I collegamenti saranno compiuti via radio, telefono, con computer e
con scambio diretto di informazioni tra operatori.
Il coordinamento regionale deve permettere di individuare i
collegamenti tra province di una stessa regione e tra province di
regioni diverse, nei servizi mobili e presso gli uffici del poliziotto
di quartiere.
Art. 12
e)– I capisaldi regionali di collegamento. I capisaldi di
collegamento sono quelli indicati nell’articolo 11 con
riferimento al “Piano tipo” per la provincia di
Vicenza.
I capisaldi che devono essere interessati dai collegamenti delle forze
regionali con quelle provinciali del poliziotto di quartiere e delle
altre forze di Polizia, sono quelli di 4^ specie che mettono in
comunicazione province limitrofe, essendo ubicati negli uffici del
poliziotto di quartiere che si trovano presso i Municipi dei Comuni
confinanti con altre province.
Art. 13
f)– I servizi semplici, complessi e compositi regionali. I
collegamenti con gli ufficiali e Agenti di P.G. a competenza
limitata. I servizi semplici, complessi e compositi sono previsti
nel territorio provinciale del capoluogo di regione e per il
coordinamento regionale.
Quelli di coordinamento regionale sono principalmente complessi e
compositi. I servizi complessi sono quelli che vengono svolti con forze
di Polizia diverse e di livello diverso di settore provinciale,
provinciale e regionale.
L’ufficio regionale Polizia municipale deve concordare i servizi
che si svolgono con le altre forze di Polizia attraverso
l’organizzazione del settore preventivo delle stesse.
Essi hanno il fine di uniformare gli interventi degli operatori di
polizia in ambito regionale per il territorio di ciascun capoluogo di
provincia.
Si tratterà di concordare i servizi congiunti con le altre forze di
Polizia, in funzione delle materie trattate dall’ufficio
regionale Polizia municipale.
Tali servizi complessi e compositi non potranno essere inferiori al 30
% del totale.
Nel programmare i servizi complessi andranno previsti i collegamenti
con gli Ufficiali e Agenti di polizia giudiziaria (P.G.) a competenza
limitata, allo scopo di una più capillare azione di indagine per gli
illeciti che sono di competenza della Polizia municipale.
Andranno previsti allora i collegamenti con tali operatori della
Polizia municipale e i luoghi dei citati collegamenti.
Art. 14
f)– I servizi compositi con le forze del volontariato, delle
ASL e della protezione civile. Nel coordinamento regionale
importanza fondamentale hanno i servizi compositi che l’ufficio
regionale Polizia municipale programma in ambito regionale e cioè come
schema guida per gli altri capoluoghi di provincia, di servizi
operativi con appartenenti alla Polizia municipale, alla protezione
civile, alle ASL e al volontariato.
Ciò ha quindi lo scopo di uniformare gli interventi in ogni territorio
provinciale anche in relazione alle necessità di avvicinare la
struttura pubblica al cittadino, proprio prevedendo servizi con
operatori civili che sono più vicini alle esigenze del cittadino nei
comportamenti, negli atteggiamenti, nella propensione e nel sentimento
di volerlo aiutare per risolvere i suoi problemi anche di disagio e di
precarietà esistenziale.
Questi volontari che sono più vicini al cittadino e al residente sul
territorio nazionale, rappresentano proprio l’espressione delle
istanze di cambiamento e di ordine sentite dai componenti della società
nella sua continua evoluzione sociale.
Art. 15
Forze occorrenti per le funzioni del poliziotto di quartiere. Le
forze occorrenti per i servizi del poliziotto di quartiere
dell’ambito regionale come di quelli provinciali, sono quelle
indicate nel progetto sicurezza.
Si tratta di unità di 2 uomini, una ogni 11.000 abitanti, per ogni
centro urbano, variabili secondo le esigenze di sicurezza di ogni
nucleo urbano del Veneto.
Fino a che la struttura della Polizia municipale non avrà raggiungo il
necessario coordinamento, tale numero se insufficiente verrà
incrementato con forze dei reparti mobili della Polizia di Stato e dei
carabinieri, che distaccheranno con la completa privatizzazione delle
forze di Polizia 2.000 uomini per la regione Veneto, in servizi di
poliziotto di quartiere e di Polizia stradale, nei vari centri
urbani.
Ciò sarà compiuto previe intese con il ministero dell’interno e
della difesa per la Polizia di Stato e per i Carabinieri.
Art. 16
h)– La sperimentazione regionale della tecnica di
controllo. La tecnica del controllo del territorio urbano da parete
della Polizia municipale è essenzialmente quella della sistematica a
raggiera con chiusura sul caposaldo.
Gli operatori della Polizia municipale hanno cioè il compito di
controllare il territorio, partendo a raggera dal caposaldo e
ritornando su di esso agendo come un filtro che trattiene le impurità
incontrate durante il percorso.
Questa tecnica è suscettibile di molte varianti, che l’ufficio
regionale polizia municipale sperimenterà nel territorio del settore di
decentramento del capoluogo di regione ed estenderà nei suoi risultati
di più elevata organizzazione dei servizi, alle altre province.
Ciò avverrà attraverso riunioni periodiche aperte ai Comandanti delle
Polizie municipali delle altre circoscrizioni provinciali, promosse dal
Comandante e dirigente l’ufficio regionale Polizia
municipale.
Naturalmente tutto ciò verrà previsto nell’ambito
dell’interdipendenza con la pianificazione delle altre divisioni
del medesimo ufficio sicurezza regionale.
Art. 17
i) – Strutture tecniche occorrenti. La dirigenza
dell’ufficio regionale polizia municipale avrà cura di
predisporre e pianificare l’acquisizione delle strutture tecniche
(apparecchiature, veicoli, strumenti, ecc.) necessarie per i vari
servizi operativi da diffondere con uniformità in ambito regionale,
attraverso gli accordi tra i Sindaci dei vari capoluoghi di provincia
del Veneto.
Art. 18
Sperimentazione regionale della pianificazione. Tutta
l’attività di pianificazione regionale dei servizi della Polizia
municipale, va sperimentata, per far si che attraverso la stessa si
possano adottare quelle misure che sono più idonee e che danno
risultati più elevati.
La sperimentazione è quindi un argomento della pianificazione
regionale, da prevedere per fasi e per livelli di risultati
acquisiti.
Art. 18
Sostituzione della dirigenza dell’ufficio regionale Polizia
municipale. La dirigenza dell’ufficio regionale Polizia
municipale viene destituita se in ambito provinciale del capoluogo di
regione, non vengono raggiunti gli obiettivi della diminuzione della
criminalità nelle percentuali indicate nei piani annuali e
poliennali.
Tale destituzione è operata dal Sindaco del capoluogo della Regione
Veneto, sulla base di dati obiettivi costituiti dalle statistiche del
tasso di criminalità desunto dalle stesse.
PIANIFICAZIONE PROVINCIALE DELLE ATTIVITÀ DI SICUREZZA
DELLA
POLIZIA MUNICIPALE
Art. 19
Organizzazione della pianificazione provinciale. La
pianificazione provinciale della Polizia municipale, deve prevedere
l’organizzazione ottimale che permette di raggiungere gli
obiettivi della diminuzione della criminalità, posti in ambito
regionale per ciascuna provincia, con periodicità annuale o
poliennale.
In particolare si riferisce a:
a) – flussi di traffico illecito provinciale;
b) – circoscrizioni provinciali di intervento;
c) – gli obiettivi della sicurezza provinciale;
d) – i punti sensibili del controllo provinciale;
e) – i capisaldi provinciali della Polizia municipale;
f) – i collegamenti provinciali per lo scambio delle
informazioni e delle attività;
g) – i servizi semplici, complessi e compositi;
h) – la tecnica del controllo provinciale a tenaglia sui
capisaldi;
i) – i mezzi tecnici occorrenti alla struttura operativa della
Polizia municipale.
Art.20
a) – I flussi di traffico illecito provinciale. I flussi
di traffico illecito provinciale traggono lo spunto, le indicazioni,
dalla pianificazione omonima regionale ed individuano pertanto con
maggiore precisione la destinazione di tali flussi, per individuare le
singole attività illecite, che se assumono dimensioni criminose
superiori, vanno comunicate alle altre forze di Polizia.
Tali flussi di traffico vanno segnati nelle carte topografiche della
provincia, per vedere quali sono le parti che interessano i vari
settori di decentramento.
Art. 21
b)– Circoscrizioni territoriali provinciali di intervento.
Le circoscrizioni territoriali di intervento provinciali della Polizia
municipale, sono i settori di decentramento provinciale, che
comprendono il territorio di più comuni e quindi quello centrale del
settore di decentramento in cui si trova il nucleo urbano maggiore
della stessa circoscrizione territoriale.
Questi settori di decentramento sono variabili nel numero in funzione
dell’esistenza di centri abitati della periferia provinciale e
del numero di abitanti della stessa.
Per la Regione Veneto i settori di decentramento tipo sono stati
indicati nell’articolo 3.
Art. 22
c)– Obiettivi della Polizia municipale provinciale. Gli
obiettivi delle attività di Polizia espletate dalla Polizia municipale
dell’ufficio provinciale Polizia municipale e dei Commissariati
di zona, sono diretta espressione di quelli regionali e comunque
riferiti alla graduale diminuzione degli illeciti accertati per tutte
le sezioni in cui è ripartita l’ufficio provinciale
medesimo.
Tale diminuzione deve essere raggiunta con uniformità per tutti i
settori di decentramento provinciali della provincia.
Questi obiettivi devono rispettare le percentuali di diminuzione degli
illeciti stabilite in sede regionale con la relativa
pianificazione.
Art. 23
d) – Punti sensibili del territorio provinciale. I punti
sensibili del territorio provinciale, sono i luoghi che la Polizia
municipale deve controllare in ogni settore di decentramento
provinciale, perché fonti di attività illecite, nella loro componente
organizzativa e di accadimento fenomenologico.
Sono i luoghi cioè più. probabili oggetto dell’attività
criminosa di competenza della Polizia municipale.
Come nel caso della Polizia regionale anche quella provinciale dovrà
predisporre una mappa provinciale, per settore di decentramento
provinciale, con indicati questi punti sensibili e la loro variabilità
nel tempo, da considerare anche utilizzando elaborazioni tecniche che
si possono ricavare con lo strumento del computer.
Da questa analisi regionale si può comprendere l’evoluzione
delle attività criminose nei centri, luoghi e persone che più vengono
colpite e si possono preparare così gli strumenti operativi più idonei
a fronteggiarle.
Naturalmente questa evoluzione dei punti sensibili sarà oggetto della
pianificazione provinciale e regionale delle attività di sicurezza del
poliziotto di quartiere.
Art. 24
e) – f) – Collegamenti e capisaldi della Polizia
municipale. I collegamenti in ambito provinciale sono compiuti nei
capisaldi della struttura provinciale che sono di 4 specie, oltre
naturalmente ai collegamenti che avvengono via radio, telefono e
fax.
a) – Capisaldi di prima specie, dati dalle sedi degli uffici
provinciali Polizia municipale e dei Commissariati di zona.
b) – Capisaldi di 2^ specie sedi dei municipi interni a ciascun
settore di decentramento provinciale.
In queste sedi avvengono i collegamenti tra gli operatori della
Polizia municipale che appartengono a Comuni diversi e sono utili per
lo scambio di informazioni e di attività operative, le quali possono
interessare comuni limitrofi di un stesso settore di decentramento
provinciale.
c) – Capisaldi di 3^ specie, che si trovano in municipi di
Comuni confinanti con altri settori di decentramento provinciale.
I collegamenti che avvengono in queste sedi sono utili per il
coordinamento provinciale e quindi per l’informazione delle
attività di sicurezza nei confronti di Polizie municipali di altri
settori della provincia, facilitando così l’azione di prevenzione
e di repressione in tutto il territorio provinciale.
d) – I capisaldi di 4^ specie attuano il collegamento tra
settori di decentramento di province diverse.
Sono quindi utili per il collegamento delle Polizie municipali e delle
altre forze di Polizia di province diverse; che avviene anche con la
collaborazione di forze regionali site nei distaccamenti
provinciali.
Art. 25
f)– Servizi semplici, complessi, compositi provinciali. I
servizi semplici della Polizia municipale del capoluogo di provincia,
sono quelli che vengono espletati solo con operatori dell’ufficio
provinciale Polizia municipale.
Quelli complessi sono organizzati con operatori provinciali e
regionali della Polizia municipale o con operatori delle altre forze di
Polizia.
I servizi compositi si riferiscono alla combinazione di operatori
delle forze di Polizia e del personale civile, che fa capo ai vari
gruppi del volontariato, della protezione civile e delle ASL.
Questi servizi compositi sono organizzati almeno per il 30 % dei
servizi totali e sono previsti e concordati con la direzione delle
altre forze di Polizia.
L’azione di coordinamento provinciale dei settori di
decentramento provinciale va prevista nella pianificazione provinciale,
in modo che vi sia una uniformità nell’espletamento dei servizi
della Polizia municipale per tutti i settori di decentramento di
ciascuna provincia.
Art. 26
i) – Strutture tecniche occorrenti per i servizi della Polizia
municipale. I dirigenti dell’ufficio provinciale Polizia
municipale, devono pianificare l’attività della Polizia
municipale, tenendo conto anche delle maggiori possibilità di
accertamento degli illeciti penali ed amministrativi con nuove
strumentazioni tecniche.
Nei piani di sicurezza devono essere indicate queste nuove
strumentazioni, in modo da prevedere la diminuzione dei tassi della
criminalità e degli illeciti in funzione anche di questi nuovi
apparati.
Tali dirigenti unitamente al dirigente la 5^ sezione amministrativa
ipotizzeranno con un bilancio di previsione, il tempo necessario per
l’acquisizione di tali strumenti tecnici e i costi
relativi.
In relazione ai costi indicati verrà programmata nel tempo la
disponibilità e l’utilizzo completo delle apparecchiature
tecniche.
SOMMARIO