COREVE

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

SETTIMA LEGISLATURA



PROGETTO DI LEGGE N. 383



PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consigli comunali di Quinto di Treviso, Cavaso del Tomba, Istrana, Correzzola, Jesolo, Cartigliano, Cinto Euganeo e Resana







RIORGANIZZAZIONE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DELLA REGIONE VENETO





IL TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE È RIPORTATO NELLA SUA VERSIONE ORIGINALE COSÌ COME DEPOSITATO DAI PRESENTATORI









Presentato alla Presidenza del Consiglio il 15 maggio 2003.
Trasmesso alla PRIMA Commissione consiliare e ai Consiglieri regionali il 27 maggio 2003.
RIORGANIZZAZIONE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DELLA REGIONE VENETO

R e l a z i o n e:

Continuazione del progetto sicurezza
Il progetto di riorganizzazione funzionale della Polizia municipale della Regione Veneto, è la diretta conseguenza della nuova normativa che informa il progetto sicurezza come legge quadro nazionale e riordina tutte le forze di Polizia dello Stato italiano.
Questo progetto redatto dal gruppo “Atlante 2000”, è stato elaborato per la Regione Veneto, in quanto prevede una organizzazione territoriale ed operativa che è riferita a questa Regione.
Tuttavia le norme qui indicate possono essere facilmente adattate alle altre regioni dello Stato, venendo a costituire così il nuovo ordine necessario per la gestione delle attività di sicurezza, essendo caratterizzato da organi e funzioni locali, provinciali, regionali e interregionali, che possono essere considerati il primo nucleo normativo del funzionamento di un nuovo modello di Stato, caratterizzato da decentramento degli organi statali di coordinamento e da massima autonomia degli Enti territoriali regionali.

Confederazione delle Polizie municipali del Veneto
Il progetto prevede il nuovo funzionamento della Polizia municipale attraverso la creazione di una confederazione delle sue varie componenti nei diversi centri urbani della Regione Veneto, operata per settori di decentramento provinciali. Ciò comporta la formazione di consorzi per tutti i Comuni di tali settori.
Questa confederazione come ogni confederazione, ha organi comuni del settore operativo ed amministrativo, i quali pianificano l’operatività del servizio di sicurezza per ottenerne una qualità elevata.
Nel settore operativo gli organi comuni sono dati dall’unica rete di poliziotto di quartiere la cui funzione viene ora devoluta alla Polizia municipale, all’unica rete di polizia stradale anche questa a Lei affidata progressivamente ed esclusivamente con l’attuazione del progetto sicurezza; e sono dati dall’unica centrale operativa per tutte le forze di Polizia della confederazione del Veneto, che verrà realizzata anch’essa con l’approvazione del progetto sicurezza del gruppo “Atlante 2000”.

Divisioni e Sezioni poliziotto di quartiere
È importante segnalare l’innovazione della struttura di sicurezza che prevede all’interno degli uffici sicurezza provinciali, regionali e di settore di decentramento Provinciale, una 3^ divisione e una 3^ sezione poliziotto di quartiere, i cui dirigenti della Polizia municipale vengono a far parte della direzione dei dirigenti, che ha il compito di organizzare i vari settori della sicurezza, attraverso una pianificazione dei servizi operativi.
In attesa dell’approvazione del progetto sicurezza tale struttura sarà data dagli uffici provinciali della Polizia municipale denominati Poliziotto di quartiere (gli attuali Comandi della Polizia municipale) e dai Commissariati di zona dei settori di decentramento provinciale, organizzati al loro interno con 5 Divisioni e 5 Sezioni che si occupano di tutte le attività operative ed amministrative riguardanti la Polizia municipale.

Struttura della Polizia Municipale
La struttura della Polizia municipale della Regione Veneto è di settore di decentramento provinciale, provinciale e regionale.
Quella di settore di decentramento provinciale è caratterizzata dal fatto che i Comuni dei settori in cui è ripartita ogni provincia, sono uniti in consorzio per la gestione comune delle attività di sicurezza.
Ogni Provincia viene divisa allora in settori di decentramento provinciale variabili nel numero, secondo i centri urbani presenti sul territorio e la conformazione della circoscrizione provinciale.
La provincia di Venezia ad esempio può essere divisa in 5 settori: Portogruaro, Jesolo – S.Donà di Piave, Venezia – Mestre, Chioggia e Dolo – Mira.
Tale costituzione in consorzio è sollecitata e finanziata dalla regione Veneto, la quale sollecita anche la creazione da parte dei Comuni, di regolamenti comunali relativi alle attività del poliziotto di quartiere nelle sue funzioni principali.

Compiti della Polizia municipale
I compiti attribuiti alla Polizia municipale nei Commissariati di zona, negli uffici sicurezza provinciali, negli Uffici sicurezza regionali, sono 4:
a) prevenzione e controllo della microcriminalità e della criminalità comune in relazione ai fatti illeciti di competenza del Tribunale in composizione monocratica;
b) controllo della circolazione stradale con esclusione di altre forze di polizia;
c) controlli amministrativi di carattere operativo, già posseduti attualmente come nel caso dell’urbanistica, dell’edilizia, dell’annonaria, ecc.;
d) aiuto e soccorso che derivano dalle funzioni della Pubblica Sicurezza.

Funzione di aiuto e soccorso.
Molto importante pertanto è la funzione di aiuto e soccorso da organizzare congiuntamente con la omonima funzione delle altre forze di Polizia, essa sarà predisposta dalle 4^ divisioni e 4^ sezioni degli Uffici provinciali polizia municipale o dei Commissariati di zona.
Con tale funzione lo Stato, la Regione, il Comune si avvicinano al cittadino attraverso l’aiuto che gli offrono in tutte quelle situazioni di precarietà in cui si può venire a trovare, proprio con i servizi compositi e misti da espletare con le forze civili del volontariato, delle ASL e della protezione civile. Tali servizi sono previsti nella misura iniziale del 30 per cento del totale.

Coordinamento provinciale e regionale
Giova ricordare che la struttura della Polizia municipale della Regione Veneto trova una ottimale armonizzazione al suo interno, attraverso il coordinamento provinciale e regionale, che ha lo scopo primario di uniformare tutti gli interventi operativi sul territorio, escludendo quindi quei comportamenti dei pubblici ufficiali, che non sono in linea con la gestione democratica delle attività di sicurezza, anzi tendendo ad una sempre maggiore collaborazione ed aiuto del cittadino e residente sul territorio italiano, proprio perché la Polizia municipale e tutte le altre forze di polizia, sono l’espressione della sovranità popolare, che si può esprimere ora con il più alto grado di civiltà, che si ottiene in questo settore con la prevenzione del crimine, ma soprattutto con la funzione di aiuto e soccorso.
Per cui si può affermare che le Forze dell’ordine sono al servizio del cittadino, in quanto sono lo specchio della sua volontà e desiderio di gestione più elevata e civile della vita di comunità e dell’intera società.

La funzione del Sindaco.

Nel progetto polizia municipale del Veneto, il Sindaco viene ad assumere una funzione più elevata.
Lui sarà in futuro infatti il responsabile della gestione politica della sicurezza e come tale ne risponderà pienamente davanti ai cittadini che lo hanno eletto. Proprio perché Lui è la diretta espressione della volontà popolare, senza avere tuttavia attualmente quegli strumenti che gli consentono di amministrare la sicurezza secondo gli indirizzi che sono stati considerati validi al momento dell’elezione.
Per questo in futuro con la costituzione dei consorzi di Comuni di cui al presente progetto, dovrà divenire il Capo della Polizia municipale della Provincia, come accade in altre realtà statali.
Sarà questo il preludio alla direzione politica di tutte le forze dell’ordine della Provincia e della Regione, che si realizzerà con l’attuazione del progetto sicurezza.
Nel progetto è allora prevista la gestione da parte dell’Assemblea dei Sindaci provinciale e per settore di decentramento, dell’attività di sicurezza che si riferisce alla Polizia Municipale, secondo le necessità di riduzione della criminalità che può essere controllata dalla stessa Polizia municipale. Quel crimine si pone certo come una forza negativa, un male che danneggia a volte irreparabilmente ogni Società evoluta.
Infatti dove c’è il crimine e la pratica della corruzione, non può esistere un ordinamento regionale, comunale o statale efficiente, ma un ordinamento contraddittorio che non può porre con chiarezza i suoi obiettivi di sviluppo e tanto meno raggiungerli al fine di attuare il progresso sociale e produttivo secondo fasi predeterminate, quali si addicono ad uno Stato che si affaccia alle soglie del terzo millennio e vuole lasciarsi alle spalle una realtà operativa della sicurezza caratterizzata da estrema incertezza, impedendo così lo sviluppo regionale e statale in modo più celere e più elevato.


RIORGANIZZAZIONE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DELLA REGIONE VENETO

Art. 1 - Confederazione regionale della Polizia municipale del Veneto.
Le Polizie municipali dei vari Comuni del Veneto vengono unite in confederazione regionale, al fine del coordinamento e della pianificazione comune delle attività di istituto.
Tale confederazione comporta la gestione unitaria dei servizi, in una prima fase per settori di decentramento provinciale e in una seconda per tutti i Comuni che appartengono ad una stessa provincia della Regione Veneto.

Art. 2 - Organo di coordinamento della confederazione.
L’organo di coordinamento della confederazione è il Comune maggiore per numero di abitanti del settore di decentramento provinciale e il Comune capoluogo di provincia nella seconda fase temporale di gestione unitaria dei servizi.
Possono essere scelti anche Comuni con numero di abitanti inferiori.

Art. 3 - Settori di decentramento provinciale delle province della Regione Veneto.
Sono istituiti i seguenti settori di decentramento provinciale per le province della Regione Veneto, con indicazione del Comune centro del settore di decentramento.
Il settore di decentramento prende il nome dal nucleo urbano centro di settore di decentramento.

PROVINCIA DI PADOVA E SETTORI DI DECENTRAMENTO:

1) – Settore Padova e Comuni limitrofi;
2) – Settore Montagnana;
3) – Settore Monselice;
4) - “ Piovedisacco;
5) - “ Cittadella;
6) - “ Camposampiero.

PROVINCIA DI VICENZA E SETTORI DI DECENTRAMENTO:

1) – Settore Vicenza e Comuni limitrofi;
2) - “ Bassano;
3) - “ Noventa Vicentina;
4) - “ Schio;
5) - “ Thiene;
6) - “ Asiago;

PROVINCIA DI TREVISO E SETTORI DI DECENTRAMENTO:

1) – Settore di Treviso e Comuni limitrofi;
2) - “ Vittorio Veneto;
3) - “ Oderzo;
4) - “ Valdobbiadene;
5) - “ Castelfranco;
6) - “ Conegliano.

PROVINCIA DI VENEZIA E SETTORI DI DECENTRAMENTO

1) – Settore Venezia Mestre e Comuni limitrofi;
2) - “ Portogruaro;
3) - “ Jesolo – S.Donà di Piave;
4) - “ Chioggia;
5) - “ Dolo – Mira.

PROVINCIA DI VERONA E SETTORI DI DECENTRAMENTO:

1) – Settore Verona e Comuni limitrofi;
2) - “ Cerea;
3) - “ Isola della Scala;
4) - “ S.Bonifacio;
5) - “ Malcesine.

PROVINCIA DI ROVIGO E SETTORI DI DECENTRAMENTO:

1) – Settore Rovigo e Comuni limitrofi;
2) - “ Adria;
3) – Settore Badia Polesine.

PROVINCIA DI BELLUNO E SETTORI DI DECENTRAMENTO:

1) – Settore Belluno e Comuni limitrofi;
2) - “ Feltre;
3) - “ Agordo;
4) - “ Cortina.

Art. 4 - Organi comuni del settore amministrativo e strutturale. Sezione amministrativa.
Gli organi comuni della Confederazione delle forze di Polizia municipale della Regione Veneto del settore amministrativo, sono dati:
- dalla sezione amministrativa dell’ufficio provinciale polizia municipale;
- dalla sezione amministrativa dei Commissariati di zona.
Tali unità amministrative hanno sede presso il Comune centro di settore di decentramento provinciale.
Esse sono gestite, per i servizi forniti, da imprese private assunte con contratto a termine, che amministrano il settore logistico, burocratico ed amministrativo in modo unitario per tutti i Comuni di ciascun settore di decentramento.
I Comuni si accordano nella sede del Comune centro di settore di decentramento, sull’entità dei fondi da destinare per tale gestione comune e per quelli che servono per fornire strumenti tecnici necessari per le attività di sicurezza.

Art. 5 - Ufficio disciplina.
Tutti i consorzi di Comuni del territorio provinciale, provvedono a fornire all’unico ufficio disciplina provinciale della confederazione delle forze di Polizia Municipali un Ufficiale della Polizia municipale, per l’istruzione delle pratiche relative alle infrazioni disciplinari degli appartenenti alla Polizia municipale.
In particolare l’Assemblea dei Sindaci dei Comuni di ciascun settore di decentramento provinciale (consorzio), decidono sulla natura e sul contenuto dei poteri degli organi comuni del settore amministrativo e strutturale, attese le direttive generali contenute nella presente legge.

Art. 6 - Istituti di istruzione.
Le Polizie municipali di ciascun settore di decentramento provinciale frequentano con i loro operatori corsi di addestramento, di istruzione e di aggiornamento professionale, presso le Scuole delle forze di Polizia.
I corsi vanno seguiti presso istituti di istruzione di ciascuna forza di polizia, previe intese con i Ministeri da cui dipendono le stesse.

Art. 7 - Organi comuni del settore operativo.
Sono organi comuni delle Polizie municipali del settore operativo, per ciascun settore di decentramento provinciale, a) la centrale operativa, b) la rete di poliziotto di quartiere.
La centrale operativa è quella dell’ufficio provinciale della Polizia municipale e quella dei Commissariati di zona di ogni settore di decentramento provinciale.

Art. 8 - Unica rete di poliziotto di quartiere.
Il consorzio di Comuni per settore di decentramento provinciale, ha lo scopo di ottenere una operatività del poliziotto di quartiere in modo organico ed interdipendente, costituendo una rete di operatori per ciascun centro abitato collegati tra loro e con gli operatori dei centri urbani limitrofi.

Art. 9 - Pianificazione comune dei servizi del poliziotto di quartiere.
Nel settore operativo è comune ai settori di decentramento la pianificazione dei servizi del poliziotto di quartiere, tenendo conto della tipologia degli illeciti di ciascun settore di decentramento provinciale.

Art. 10 - Densità del poliziotto di quartiere nei centri urbani.
Con il futuro recupero previsto dal progetto sicurezza, di tutto il personale delle forze dell’ordine impiegato in servizi amministrativi, burocratici e logistici, sarà possibile impiegare una unità di poliziotto di quartiere di due uomini ogni 11.000 abitanti.
Per cui città come Vicenza di 125.000 abitanti, potranno contare su 11 unità poliziotto di quartiere per turno di servizio (0 – 7/ 7 – 13/ 13 – 19/ 19 – 24) di giorni e di notte.
Naturalmente vista la maggiore densità edilizia dei capoluoghi di provincia, questo numero potrà essere aumentato e diminuito quello dei minori centri periferici dei territori provinciali.
Per cui tale numero previsto per il capoluogo di Vicenza potrà essere aumentato del 20 % o in misura diversa, se la situazione della sicurezza sul territorio fa prevedere possibilità maggiori di tutela con un impiego superiore nel numero delle forze della Polizia municipale.

Art. 11 - Capisaldi di sicurezza della Polizia municipale.
Gli scambi di informazioni e di attività operative o di equipaggi nel caso dei servizi misti tra forze di Polizia diverse e tra forze di Polizia e corpi civili del volontariato, delle ASL o della protezione civile, avvengono nei capisaldi di sicurezza siti negli uffici del poliziotto di quartiere.
Tali capisaldi sono di 4 specie:
a) Capisaldi di 1^ specie sono quelli degli uffici provinciali della Polizia Municipale dei capoluoghi di provincia e dei Commissariati di zona;
b) Capisaldi di 2^ specie, interni a ciascun settore di decentramento provinciale e cioè presso i municipi dei Comuni che costituiscono i vari settori di decentramento;
c) Capisaldi di 3^ specie, cioè quelli sede dei Municipi dei Comuni che confinano con settori di decentramento diversi;
d) Capisaldi di 4^ specie, caratterizzati per essere sede municipale di Comuni che confinano con altre province, con settori di decentramento di altre Province.

Art. 12 - Struttura dell’ufficio provinciale del Poliziotto di quartiere.
La Polizia municipale assume la denominazione di poliziotto di quartiere e di ufficio provinciale della Polizia Municipale per i Capoluoghi di Provincia del Veneto e di Commissariati di zona per i centri maggiori di ciascuna provincia del Veneto, che sono compresi nei relativi settori di decentramento. La struttura è di settore di decentramento provinciale, struttura provinciale di coordinamento dei settori citati e struttura interprovinciale di coordinamento delle varie province della Regione Veneto.

STRUTTURA DI SETTORE DI DECENTRAMENTO PROVINCIALE

Art. 13 - Organi del poliziotto di quartiere nei settori di decentramento provinciale.
Gli organi del poliziotto di quartiere nei settori di decentramento provinciale, sono dati dalle sezioni poliziotto di quartiere dei Commissariati di zona previsti anche per la futura confederazione delle forze di Polizia dello Stato italiano di cui al progetto sicurezza del gruppo “Atlante 2000”.

Art. 14 - Circoscrizioni territoriali della sezione poliziotto di quartiere.
Le circoscrizioni territoriali della sezione poliziotto di quartiere del Commissariato di zona, sono date dai territori comunali di ciascun settore di decentramento provinciale.
Per cui le attività di sicurezza e i controlli operativi della Polizia municipale saranno organizzati tenendo conto dei territori di ciascun Comune, ma anche saranno previsti servizi compositi interessanti più Comuni con operatori della Polizia municipale appartenenti a Comuni diversi.

Art. 15 - Funzioni delle Sezioni del poliziotto di quartiere dei Commissariati di zona della regione Veneto.
Le Sezioni poliziotto di quartiere di cui all’oggetto coordinano le Polizia municipali dei Comuni del settore di decentramento, che assumono la denominazione di consorzio delle Polizie municipali.
Tale coordinamento tende ad uniformare le sistematiche di intervento di polizia giudiziaria, di polizia di sicurezza e di polizia amministrativa. Esso consiste nella pianificazione dei servizi di polizia municipale di importanza provinciale, sul territorio che comprende tutti i settori di decentramento.

Art. 16 - Direzione dei Commissariati di zona.
I Commissariati di zona sono diretti da un Funzionario della Polizia municipale di grado non inferiore a quello corrispondente a Vice Questore Aggiunto nella Polizia di Stato.

Art. 17 - Sezioni dei Commissariati di zona.
Le sezioni dei Commissariati di zona sono le seguenti:
1) – Microcriminalità e criminalità comune;
2) – Controllo della circolazione stradale;
3) – Controlli amministrativi di carattere operativo;
4) – Aiuto e soccorso;
5) – Attività amministrative, burocratiche e logistiche.

Art. 18 - Sezione microcriminalità e criminalità comune.
La sezione microcriminalità ha il compito di perseguire i reati minori della criminalità comune per i quali è prevista una pena non superiore ai 4 anni e che sono di competenza del Tribunale in composizione monocratica.
Tale attività di Polizia giudiziaria (P.G.) e la relativa attività preventiva deve essere svolta secondo il coordinamento della Polizia municipale del settore di decentramento che comprende il capoluogo di provincia.

Art. 19 - Sezione controllo della circolazione stradale.
Questa sezione si occupa dell’organizzazione del controllo della circolazione stradale, che dovrà essere svolta progressivamente ed esclusivamente con l’approvazione del progetto sicurezza dalla Polizia municipale sia per le strade comunali, che per quelle provinciali e statali e per le autostrade.
Tale controllo verrà pianificato secondo il coordinamento compiuto con i piani relativi, dall’ufficio provinciale poliziotto di quartiere, sezione controllo della circolazione stradale.

Art. 20 - 4^ Sezione aiuto e soccorso.
La quarta sezione programma i servizi di aiuto e soccorso, prevedendo quelli compiuti unitamente alle altre forze di Polizia e con gli organismi civili, quali le ASL, le forze del Volontariato, della protezione civile e dei servizi diversi di soccorso.

Art. 21 - Servizi e pianificazione della 4^ sezione.
I servizi di questa sezione vanno concordati con i dirigenti delle altre forze di Polizia e comunque vanno previsti nella percentuale non inferiore al 30 % del totale dei servizi.
Essi saranno effettuati in tutti i casi di emergenza che si possono verificare per le persone che si trovano in situazioni di precarietà, quali:
a) disagio economico ed ambientale per i disadattati e gli extracomunitari;
b) difficoltà esistenziali per prostitute ed emarginati;
c) stati di precarietà per tossicodipendenti;
d) stati di abbandono per anziani, orfani, persone uscite dal carcere e per tutti quei soggetti che si trovano in stati diversi di disagio, ma che comunque richiedono l’aiuto e il soccorso dell’Ente pubblico.

Art. 22 - 5^ Sezione amministrativa.
Questa sezione ha il compito di gestire tutte le attività amministrative di carattere burocratico e logistico della Polizia municipale.
A tal uopo il consorzio di Comuni per la sicurezza in ciascun settore di decentramento provinciale, stabilirà i fondi occorrenti per tale gestione amministrativa unitaria, in modo che ciascun Comune sappia quali e quanti fondi occorrono per tale attività amministrativa e logistica.

Art. 23 - 3^ Sezione dei Commissariati di zona.
La terza sezione controlli amministrativi dei Commissariati di zona è divisa in sottosezioni.
Esse assumono le seguenti denominazioni:
1) - Controllo delle attività commerciali;
2) - Polizia urbanistica ed edilizia;
3) - Polizia rurale;
4) - Polizia sanitaria;
5) - Polizia tributaria locale;
6) - Polizia turistica.

Art. 24 - Unità controllo delle attività commerciali.
La sottosezione controllo delle attività commerciali ha i compiti in precedenza devoluti alla 3^ divisione amministrativa della Questure.
Si deve trattare di controlli riguardanti le attività che interessano la pubblica sicurezza e la polizia giudiziaria (P.G.); vale a dire controlli che tendono a prevenire e reprimere attività delittuose che si possono verificare all’interno degli esercizi pubblici, quali spaccio di stupefacenti, esercizio della prostituzione, riunione di persone malfamate, giochi d’azzardo ed altre attività illecite.

Art. 25 - Unità polizia urbanistica ed edilizia.
Questa unità ha il compito di accertare tutti i reati che vengono commessi in materia urbanistica ed edilizia, nonché quelli che riguardano l’abusivismo edilizio, secondo le norme vigenti.
Se tali reati sono connessi con altri di tipo diverso, la Polizia municipale darà le opportune informazioni specialistiche alle forze dell’ordine competenti per territorio, al fine della prosecuzione delle indagini relative.

Art. 26 - Unità polizia rurale.
Come in materia urbanistica ed edilizia, la Polizia municipale opera accertamenti di reati in materia di utilizzo contrario alle norme giuridiche del suolo agricolo, segnalando eventuali violazioni delle norme penali, al fine del corretto esercizio delle attività agricole, silvo – pastorali, floro – faunistiche della caccia e della pesca del territorio comunale.

Art. 27 - Unità polizia sanitaria.
L’unità o sottosezione polizia sanitaria è divisa al suo interno in uffici:
1) Ufficio igiene dell’ambiente;
2) Ufficio polizia mortuaria;
3) Ufficio produzione, lavorazione, distribuzione e commercio degli alimenti e bevande;
4) Ufficio polizia veterinaria.
Gli Ufficiali e Agenti di polizia giudiziaria (P.G.) della Polizia municipale hanno l’obbligo di prendere notizia dei reati che si possono verificare in queste materie indicate nei punti precedenti.
Allo scopo di un più particolare ed efficiente accertamento e perseguimento di tali illeciti, i citati operatori di P.G. effettuano le indagini attraverso il coordinamento dell’ASL di ciascuna circoscrizione provinciale, che stabilirà di volta in volta quali Ufficiali o Agenti di P.G. delle ASL, della Polizia municipale, quali Medici della Polizia di Stato e delle forze Armate, devono dirigere ed esperire le indagini.
Se il coordinamento non viene svolto dalle ASL per indisponibilità di operatori, il medesimo viene svolto dalla Polizia municipale del settore di decentramento provinciale interessato dall’attività illecita.
Per tali attività di indagine la struttura di coordinamento, si serve anche di altri Ufficiali e Agenti di P.G. messi a disposizione dalle altre forze di Polizia o che siano a competenza limitata.

Art. 28 - Unità polizia tributaria locale.
La Polizia municipale ha il compito con questa unità di organizzare le attività dirette al controllo del pagamento delle imposte e tasse dovute al Comune.
Nel caso di violazioni penali o amministrative procede a compiere le opportune indagini per accertare le responsabilità dei colpevoli di evasione o di elusione fiscale.

Art. 29 - Polizia turistica.
Sulle attività turistiche e agrituristiche spetta alla Polizia municipale la vigilanza per evitare che siano commesse azioni illecite, che vengano a menomare l’offerta del servizio turistico in modo da danneggiare il turista.
Così vanno controllate le attività commerciali, la corretta e prevista concordanza dei prezzi per i servizi turistici secondo quanto stabilito dalle norme vigenti, come ad esempio nel caso dei prezzi di affitto degli ombrelloni e sdrai nelle spiagge o di altri servizi.

Art. 30 - Ufficio igiene dell’ambiente.
L’Ufficio igiene dell’ambiente ha il compito di accertare i reati che si verificano a danno dell’ambiente, quindi in particolar modo tutte le attività inquinanti dell’ambiente, che sono previste dalla legge 23 dicembre, 1978, n. 833 che ha istituito il servizio sanitario nazionale.
Per tali attività di accertamento degli illeciti, l’Ente coordinatore è l’ASL nella cui circoscrizione si trova il Commissariato di zona.
Per le attività di indagine tale organo coordinatore si può avvalere di medici della Polizia di Stato e di altri sanitari.

Art. 31 - Ufficio polizia mortuaria.
L’ufficio ha le funzioni previste dal regolamento di polizia mortuaria di cui al DPR 10 settembre 1990, n. 285.
In particolare per le eventuali indagini relative a reati connessi con decessi e ritrovamenti di resti mortali, la Polizia municipale deve richiedere la collaborazione dei medici delle forze di Polizia e della Polizia giudiziaria, la quale nel caso in cui si tratti di reati gravi che superano la competenza del Tribunale in composizione monocratica, acquisiscono la direzione delle indagini, esonerando così la Polizia municipale.
Ciò vale anche per l’ufficio precedente e per gli altri uffici dell’unità polizia sanitaria.

Art. 32 - Ufficio produzione, lavorazione, distribuzione e commercio degli alimenti e bevande.
Anche in questo caso le attività di indagine della Polizia municipale nelle materie di cui all’oggetto, devono essere condotte con l’ausilio dei medici della Polizia di Stato e delle forze Armate, attraverso il loro coordinamento compiuto dall’ASL competente per territorio.
Tale ufficio ASL avrà il compito di coordinare le indagini utilizzando la Polizia municipale e i medici citati e di istituire di volta in volta lo staff di operatori di P.G. che è investito delle indagini.
L’organo delle ASL coordinatore sarà anche quello che trasmette tutti i risultati delle indagini all’Autorità giudiziaria.

Art. 33 - Ufficio Polizia veterinaria.
La Polizia veterinaria è espletata per mezzo della Polizia municipale, la quale trova come organo coordinatore l’ASL nella cui circoscrizione si trova
Il Commissariato di zona.
Anche per questa attività l’ASL deve chiedere la collaborazione dei medici indicati nell’articolo precedente.
Come nel caso dell’articolo precedente l’ASL competente per territorio stabilisce lo staff (gruppo) di operatori di Polizia che sono investiti della funzione investigativa in merito a determinati reati che si verificano nel settore veterinario.

Art. 34 - Consorzi di Comuni per settore di decentramento provinciale.
Per ciascun settore di decentramento provinciale, è costituito un consorzio dei Comuni compresi in tale settore, al fine di programmare la gestione comune della sicurezza nell’ambito delle attività del Commissariato di zona.
Tale programmazione riguarda anche tutta l’attività amministrativa e logistica di cui alle sezioni dei Commissariati di zona, necessaria per l’espletamento delle attività operative.

Art. 35 - Assemblea dei Sindaci per settore di decentramento provinciale.
I Sindaci dei Comuni di ciascun settore di decentramento provinciale si riuniscono periodicamente per stabilire le linee della pianificazione delle attività di sicurezza di competenza della Polizia municipale, nell’ambito dei Commissariati di zona.
Tali linee programmatiche della pianificazione vanno poi rese note all’ufficio provinciale Polizia municipale, che pianificherà tutta l’attività di servizio del poliziotto di quartiere per tutto il territorio provinciale, secondo le direttive che provengono dall’Assemblea dei Sindaci dei Comuni della provincia.
Ciascun settore di decentramento invierà presso l’ufficio provinciale citato non più di 2 rappresentanti Sindaci del Consorzio dei Comuni del settore di decentramento interessato.

Art. 36 - Esclusione dall’impiego in servizi amministrativi, burocratici e logistici.
É vietato impiegare in servizi amministrativi, burocratici e logistici appartenenti alla polizia municipale, che non siano strettamente connessi con le attività operative, quali trascrizioni di fatti o di situazioni operate nel corso degli accertamenti amministrativi o degli illeciti.
Tutti i servizi amministrativi, burocratici e logistici che sono necessari per lo svolgimento delle attività operative di P.G., di polizia amministrativa, di polizia stradale o riferiti alle attività del poliziotto di quartiere dei Commissariati di zona, sono svolti da imprese private con contratto a termine; salvo quelli di carattere riservato che vanno affidati ad operatori della Polizia municipale con più di 45 anni di età, i quali saranno posti fuori organico secondo la normativa del progetto sicurezza.
Entro tre anni dall’approvazione della presente legge, ciascun Comune dei vari consorzi di cui ai settori di decentramento provinciale, dovrà aver predisposto la struttura amministrativa costituita da Ditte private principalmente e da dipendenti pubblici, che fornisce i beni e servizi occorrenti per l’espletamento delle attività operative da parte della Polizia municipale.

Art. 37 - Consorzi di Comuni.
Entro 2 anni dall’entrata in vigore della presente legge devono essere costituiti i Consorzi di Comuni per settore di decentramento provinciale, necessari per la gestione unitaria della sicurezza in ciascun settore di decentramento provinciale, da parte della Polizia municipale.
Il Comune centro di settore di decentramento provinciale, organizzerà le attività preliminari con riunioni tenute con i Comuni limitrofi, al fine di creare la struttura amministrativa citata.

STRUTTURA DELLA POLIZIA MUNICIPALE PROVINCIALE

Art. 38 - Funzioni della Polizia municipale del capoluogo di provincia.
Le funzioni della Polizia municipale del capoluogo di provincia, sono espletate nell’ambito delle Sezioni dell’ufficio provinciale Polizia municipale (Attuale Comando di Polizia Municipale dei capoluoghi di provincia).
Esse sono dirette a coordinare per settori di decentramento provinciali, previsti dall’articolo 3, le funzioni della Polizia municipale di cui ai Comuni della Provincia.
Tale coordinamento è diretto a far acquisire la stessa tecnica di intervento per le 4 funzioni attribuite al poliziotto di quartiere, a tutti gli operatori cioè della polizia municipale della provincia:
a) – Prevenzione repressione della microcriminalità e criminalità comune;
b) – controllo della circolazione stradale;
c) – controlli amministrativi di carattere operativo;
d) – aiuto e soccorso.
Questa organizzazione delle tecniche di intervento deve essere resa uniforme con quella adottata dalle altre forze di Polizia.

Art. 39 - Circoscrizioni territoriali.
Ogni territorio provinciale della Regione Veneto viene diviso in settori di decentramento, che corrispondono a quelli indicati dal progetto sicurezza, per il riordino delle funzioni delle forze dell’ordine dello Stato italiano.

Art. 40 - Funzioni della direzione dei dirigenti degli uffici sicurezza provinciali.
Con l’approvazione del progetto sicurezza del gruppo “Atlante 2000” alle riunioni della direzione dei dirigenti dell’ufficio sicurezza provinciale, partecipa come membro effettivo il dirigente l’ufficio provinciale polizia municipale del capoluogo di provincia.

Art. 41 - Rappresentanza dell’ufficio sicurezza provinciale.
Quando verranno costituiti i consorzi di Comuni per settore di decentramento provinciale e sarà approvato dal Parlamento il progetto sicurezza del gruppo “Atlante 2000”, il dirigente della 3^ divisione poliziotto di quartiere potrà assumere la direzione dell’ufficio sicurezza provinciale per periodi non superiori all’anno solare.
Tale Comandante dovrà ottenere il parere favorevole dell’ufficio sicurezza interregionale.
Il parere medesimo non sarà vincolante se tale funzionario avrà affiancato per almeno 2 anni il dirigente la prima o la seconda divisione dell’ufficio sicurezza provinciale.

Art. 42 - Sezioni dell’ufficio provinciale polizia municipale.
L’ufficio provinciale Polizia municipale è diviso al suo interno nelle seguenti sezioni:
a) – microcriminalità e criminalità comune;
b) – controllo della circolazione stradale;
c) – controlli amministrativi di carattere operativo;
d) – aiuto e soccorso.
e) – attività amministrative, burocratiche e logistiche.

Art. 43 - a) – Prima sezione: microcriminalità e criminalità comune.
La prima sezione microcriminalità e criminalità comune dell’ufficio provinciale Polizia municipale ha la funzione di prevenire e perseguire i reati minori di competenza del Tribunale in composizione monocratica, che vengono commessi nel territorio del settore di decentramento del capoluogo di provincia.
All’uopo le direttive di coordinamento per le attività di prevenzione e di repressione, vengono date dal Comandante della Polizia municipale del capoluogo di provincia, che le diramerà ai Comandanti dei minori centri Comunali presenti nel settore di decentramento del capoluogo della provincia.
Tale divulgazione avviene con riunioni periodiche che quel Comandante terrà con i Comandanti delle Polizie municipali dei Comuni limitrofi del settore di decentramento del capoluogo.

Art. 44 - Microcriminalità e criminalità comune.
Il Comandante della Polizia municipale del capoluogo di provincia, ha altresì il coordinamento delle attività di prevenzione e repressione della criminalità comune e della microcriminalità svolte dal poliziotto di quartiere, nell’ambito provinciale.
A tale scopo tiene collegamenti e programma riunioni con i Comandanti delle Polizie municipali dei nucleo urbani centro di settore di decentramento provinciale, al fine di ottenere una attività uniforme di intervento per questa prima funzione del poliziotto di quartiere.
L’acquisizione dei pareri e dei suggerimenti di tali Comandanti è utile per la predisposizione del piano sicurezza dell’ufficio provinciale Polizia municipale, da valutare e concordare con i Comandanti delle altre forze di Polizia. Esso avrà durata annuale e poliennale.
In occasione della formazione e della presentazione del piano di sicurezza per il poliziotto di quartiere, il Comandante della Polizia municipale del capoluogo di provincia, potrà farsi assistere da uno o due Comandanti delle Polizie municipali dei settori di decentramento della provincia, ove il fenomeno criminoso è più presente e più urgente quindi da prevenire e da perseguire.

Art. 45 - Rete di poliziotto di quartiere. Zone di suddivisione dei centri urbani.
Ai fini della prevenzione e della repressione delle attività criminose, le città capoluogo di provincia del Veneto e i maggiori nuclei urbani delle stesse centri di settore di decentramento provinciale, vengono divisi in zone, che corrispondono generalmente con le circoscrizioni territoriali attuali dei capoluoghi.
Pertanto ogni zona per città con abitanti non superiore a 250.000 unità dovrà avere mediamente 20.000 residenti; per città fino ad 1.000.000 di abitanti, le zone non dovranno avere più di 80.000 abitanti.
L’ufficio provinciale Polizia municipale darà disposizioni ai Commissariati di zona, per l’organizzazione del controllo del territorio dei nuclei urbani, in zone con un numero di abitanti che non sia superiore alla metà di quello previsto per il capoluogo di provincia, secondo le eventuali circoscrizioni territoriali di tali centri minori.

Art. 46 - Uffici del poliziotto di quartiere.
In ogni zona dei capoluoghi di provincia del Veneto e delle città maggiori della Regione Veneto, sarà presente un ufficio del poliziotto di quartiere, nel quale operano per la prevenzione e la repressione dei reati di competenza del Tribunale in composizione monocratica, un numero di poliziotti di quartiere pari ad una unità di due uomini ogni 10.000 abitanti.

Esempio tipo per la provincia di Vicenza:

Abitanti 125.000
Zone 7 come il numero delle circoscrizioni territoriali
N. 7 Uffici del poliziotto di quartiere
Unità presenti nell’ufficio del poliziotto di quartiere per il controllo a tenaglia sul caposaldo, n. 2 unità operative (di 2 uomini ciascuna) per ogni turno di servizio: 0 – 7/ 7 – 13/ 13 – 19/ 19 – 24.
Totale operatori per 4 turni di servizio 4 X 5 = 20 ; 20 X 7 = 140 uomini per tutte le circoscrizioni più 20 % assenti per malattie, ferie o festività 140 + 30 = 170 unità.

Ipotesi ridotta
Totale operatori per 4 turni di servizio 2 X 5 = 10 X 7 = 70 uomini più il 20 % assenti per malattia e ferie 70 + 15 = 85 unità.
Per i centri minori della provincia, capoluoghi di settore di decentramento, le forze del poliziotto di quartiere saranno ridotte progressivamente in funzione del numero di abitanti.
Per Vicenza tali centri possono essere: Bassano, Asiago, Thiene, Schio, Noventa Vicentina.
Questi centri minori concorderanno con il Comandante della Polizia municipale del capoluogo di provincia, il numero di zone di tali centri minori e il numero di unità poliziotto di quartiere in relazione a specifiche esigenze di sicurezza che consigliano di mutare il numero di tali unità aumentandolo o diminuendolo, ma mai eliminando una unità per turno di servizio.

Art. 47 - Collaborazione e collegamento con le altre forze di Polizia e con i servizi di aiuto sociale.
La rete di poliziotto di quartiere viene collegata con la rete di volanti e con la rete investigativa attraverso l’unica centrale operativa dell’ufficio provinciale Polizia municipale.
Questo collegamento è finalizzato a segnalare fatti illeciti che comportano l’intervento di più forze di Polizia o di forze di Polizia di livello più elevato.
I collegamenti fisici con le altre forze di Polizia sono compiuti attraverso le segnalazioni della centrale operativa e se occorre lo scambio di informazioni o di documenti, presso i capisaldi di 1^ - 2^ - 3^ - 4^ specie di cui alla normativa sulla pianificazione dei servizi di sicurezza.
Il collegamento della prima sezione, è compiuto anche nei confronti della sezione aiuto e soccorso.
Tale collegamento è inteso come segnalazione a tali servizi dei fatti di precarietà che devono interessare le funzioni di aiuto e soccorso, da organizzare con servizi di sicurezza compositi, cioè formati anche con operatori del volontariato, delle ASL e della protezione civile.

Art. 48 - Centrale operativa.
La centrale operativa provinciale sarà unica in futuro e sarà quella prevista dal progetto sicurezza di riordino delle forze di Polizia dello Stato italiano.
Essa è diretta da un Ufficiale dei Carabinieri, oppure da un Funzionario della Polizia di Stato o anche da un Ufficiale della Polizia municipale, dopo un periodo di almeno due anni di direzione della 3^ divisione o di affiancamento nella direzione delle prime due divisioni.
La centrale operativa unica è collegata con le centrali operative minori dei Commissariati di zona.

Art. 49 - Seconda funzione del poliziotto di quartiere.
La seconda funzione del poliziotto di quartiere è data dal controllo della circolazione stradale.
Con l’approvazione del progetto sicurezza del gruppo “Atlante 2000”, tale controllo verrà compiuto esclusivamente dalla Polizia municipale, con esonero della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza e dell’Arma dei Carabinieri, come previsto dal progetto sicurezza.
Dovranno essere previsti a cura della 2^ sezione, servizi unitari per tutto il territorio del settore di decentramento provinciale, che tendano a controllare la circolazione stradale sulle strade provinciali, regionali, statali e sulle autostrade.
Le attuali sottosezioni e distaccamenti della Polizia stradale presenti in tutte le province, diverranno punti di appoggio per la normale attività amministrativa della funzione della Polizia stradale.
Tali sedi sono anche quelle utilizzate dalla stessa Polizia stradale, che diviene la prima divisione dell’ufficio sicurezza provinciale, con l’approvazione del progetto sicurezza.

Art. 50 - Controllo della circolazione stradale. Coordinamento provinciale.
Quando saranno costituiti i consorzi di Comuni per la gestione unitaria delle funzioni di sicurezza della Polizia municipale, le funzioni di Polizia stradale saranno coordinate dai Commissariati di zona e dagli uffici provinciali polizia municipale.

Art. 51 - Terza funzione del poliziotto di quartiere.
La terza funzione del poliziotto di quartiere è quella prevista dall’articolo 19 che indica i compiti relativi ai controlli amministrativi di carattere operativo.
L’ufficio provinciale Polizia municipale opererà un coordinamento funzionale per i Comuni del settore di decentramento del capoluogo.
Analogo coordinamento viene compiuto da parte dei Commissariati di zona nei confronti dei minori Comuni del proprio settore di decentramento.
Tale coordinamento è riferito all’adozione da parte di tutti i Comuni, delle medesime tecniche di intervento, per i controlli operativi citati nell’articolo 25.

Art. 52 - 4^ funzione del poliziotto di quartiere.
La quarta funzione del poliziotto di quartiere è data dalle attività programmate dalla sezione aiuto e soccorso.
Questa attività è compiuta autonomamente e congiuntamente con le altre forze di Polizia, autonomamente e congiuntamente con gli operatori civili.

Art. 53 - Funzione di aiuto e soccorso. Attività autonoma.
L’attività autonoma di aiuto e soccorso della Polizia municipale è organizzata dalla sezione 4^, prevedendo tutti i servizi che la Polizia municipale compie per portare aiuto in tutte le situazioni di precarietà, che si possono individuare nei servizi di P.G. (polizia giudiziaria), di controllo della circolazione stradale e di controlli operativi, come nel caso degli indigenti italiani ed extracomunitari, dei tossicodipendenti, degli anziani, degli orfani abbandonati, delle prostitute e di ogni altra persona che si trovi in uno stato di disagio esistenziale o sociale.
Tale attività autonoma è quella che viene espletata dagli operatori di cui alle prime tre funzioni del poliziotto di quartiere, che in attività di servizio si vengono a trovare in situazioni che richiedono di portare aiuto e il primo soccorso nelle varie situazioni di precarietà.

Art. 54 - Funzioni di aiuto e soccorso congiunte con altre forze di Polizia.
La funzione di aiuto e soccorso congiunta come quelle precedenti, è programmata dalla 4^ sezione provinciale, ma in questo caso vengono previsti servizi compositi con altre forze di Polizia previe intese con le stesse.
Di solito tali servizi sono previsti per la maggior parte con il contributo degli operatori civili del volontariato, delle ASL, della protezione civile e di altri operatori privati.
Per le attività congiunte con le altre forze di Polizia, la sezione 4^ dell’ufficio provinciale Polizia municipale sarà collegata con le altre forze dell’ordine.

Art. 55 - Sezione aiuto e soccorso. Coordinamento provinciale.
La quarta sezione aiuto e soccorso dell’ufficio provinciale polizia municipale, provvede ad organizzare tale funzione per tutte le forze della Polizia municipale del settore di decentramento del capoluogo di provincia.
Tiene i necessari collegamenti con i Commissariati di zona, per ottenete un unitario sistema di aiuto e soccorso della Polizia municipale della provincia.
A tal proposto il dirigente la 4^ sezione prevede riunioni con i dirigenti dei Commissariati di zona per acquisire gli elementi utili alla pianificazione dei servizi relativi.

Art. 56 - Consorzi dei Comuni del settore di decentramento del capoluogo di provincia.
Entro 2 anni dall’approvazione della presente legge, ciascun capoluogo di provincia della Regione Veneto dovrà costituire il consorzio di Comuni del proprio settore di decentramento provinciale, al fine della gestione unitaria dei servizi di Polizia giudiziaria (P.G.), di controllo della circolazione stradale, dei controlli operativi di carattere amministrativo, delle attività di aiuto e soccorso e delle attività amministrative e logistiche necessarie alle predette attività operative.
Tale consorzio di Comuni nel settore di decentramento del capoluogo di provincia, va previsto con riunioni indette dal Sindaco del capoluogo di provincia, alle quali partecipano i Sindaci dei Comuni della propria circoscrizione provinciale.
Il Sindaco del capoluogo solleciterà la formazione di analoghi consorzi per gli altri settori di decentramento della provincia.

Art. 57 - Comuni dei settori di decentramento dei capoluoghi di provincia del Veneto.
Per i sette capoluoghi di provincia del Veneto (Padova, Venezia, Vicenza, Verona, Rovigo, Belluno, Treviso) sono previsti i settori di decentramento indicati nell’articolo 3.
Ciascuno di essi comprende i Comuni che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione, sentite le varie municipalità interessate che hanno la funzione di coordinamento dei settori di decentramento citati.

Art. 58 - Gestione amministrativa unitaria della Polizia municipale.
I Consorzi di Comuni sono diretti a programmare annualmente e per periodi maggiori dell’anno solare, la previsione di spesa per i servizi amministrativi connessi con le attività operative di Polizia.
Per questi costi sarà possibile chiedere il contributo dello Stato, quantizzando i costi per settore di decentramento provinciale. Le richieste vanno indirizzate al Ministero dell’interno.
Tali servizi amministrativi sono quelli che derivano dalla privatizzazione della struttura della Polizia municipale la quale avrà solo compiti operativi previsti dalle funzioni indicate nell’articolo 19.

Art. 59 - Privatizzazione della Polizia municipale del Veneto.
Entro 3 anni dall’approvazione della presente legge, la struttura della Polizia municipale va completamente privatizzata, con affidamento per settori di decentramento provinciale degli incarichi di gestione dei vari settori amministrativi e logistici a imprese private incaricate con contratto a termine.
Il personale della Polizia municipale recuperato e proveniente dai servizi amministrativi, va impiegato totalmente nei servizi operativi.

Art. 60 - Reparti mobili e servizi del poliziotto di quartiere.
Fino alla formazione dei Consorzi di Comuni e per sopperire alla indisponibilità di personale della Polizia municipale, i reparti mobili della Polizia di Stato e dei Carabinieri distaccano propri operatori per i servizi di poliziotto di quartiere dei centri urbani, secondo la pianificazione dei servizi della Polizia municipale.
Ciò verrà previsto e programmato dopo l’accettazione della relativa richiesta inviata al Ministero dell’interno e al Ministero della Difesa, rispettivamente per le forze della Polizia di Stato e dei carabinieri.

Art. 61 - Direzione della terza divisione poliziotto di quartiere degli uffici sicurezza provinciali.
La direzione della 3^ divisione degli Uffici sicurezza provinciali di cui al progetto sicurezza del gruppo “Atlante 2000”, è affidata al Comandante della Polizia municipale del capoluogo di provincia delle province del Veneto.
Dopo la formazione dei consorzi di Comuni previsti nell’articolo 10 del progetto sicurezza e dopo l’approvazione del progetto sicurezza, il Comandante della Polizia municipale potrà assumere la direzione dell’ufficio sicurezza provinciale, dopo aver affiancato per almeno 2 anni i dirigenti delle prime due divisioni di tale ufficio sicurezza provinciale.

Art. 62 - Poteri del Sindaco in relazione alla Direzione degli uffici sicurezza provinciali del Veneto, da parte del Comandante della Polizia municipale.
Il Sindaco del capoluogo di provincia, con l’assunzione della direzione dell’ufficio sicurezza provinciale da parte del Comandante della Polizia municipale, diviene il responsabile politico della sicurezza della provincia e come tale dà le direttive generali al Comandante della Polizia municipale, per la gestione delle attività dirette a produrre l’effettiva sicurezza per il cittadino residente nel territorio provinciale e per il residente non cittadino o per il cittadino non residente.

Art. 63 - Assemblea dei Sindaci del settore di decentramento comprendente il capoluogo di provincia.
Per la gestione unitaria delle attività di sicurezza dell’ufficio provinciale Polizia municipale del settore di decentramento provinciale comprendente il capoluogo di provincia, il Sindaco dello stesso concorda con i Sindaci del settore di decentramento le direttive generali per la gestione unitaria ed uniforme di tale attività.
Analoghe direttive il Sindaco del capoluogo di provincia dà ai Sindaci dei settori di decentramento della provincia, al fine di concordarle con i Sindaci dei Comuni di ciascuna circoscrizione territoriale.

Art. 64 - Assemblea dei Sindaci dei settori di decentramento provinciale di ciascuna provincia del Veneto.
Con la costituzione entro 2 anni dei consorzi tra Comuni di ciascun settore di decentramento provinciale dei capoluoghi di provincia del Veneto e con l’assunzione da parte del Sindaco di ciascun nucleo urbano centro di settore di decentramento provinciale, della funzione di responsabile politico delle attività di sicurezza dei Commissariati di zona, il Sindaco del capoluogo di provincia di ciascuna provincia del Veneto, riunisce periodicamente l’Assemblea dei Sindaci dei Comuni centro di settore di decentramento della provincia medesima, per concordare le direttive di gestione della sicurezza nella provincia, da dare ai dirigenti dei Commissariati di zona.
A tale assemblea dei Sindaci partecipano i Sindaci dei nuclei urbani centri di settore di decentramento provinciale ed una rappresentanza non superiore a tre unità, di Sindaci per ogni settore di decentramento, che rappresentano le funzioni dei Sindaci dei Comuni minori di ciascuna circoscrizione provinciale.

Art. 65 - Direttive per la gestione della sicurezza ai Sindaci dei minori centri urbani.
Le direttive per la gestione della sicurezza concordate all’assemblea dei Sindaci della Provincia, vanno comunicate per l’attuazione ai Sindaci dei minori centri comunali di ciascun settore di decentramento provinciale, da parte dei Sindaci dei nuclei urbani centro si settore di decentramento provinciale.

Art. 66 - Gestione amministrativa comune.
Un responsabile del Comune capoluogo di provincia delle province del Veneto per il settore amministrativo, ha il compito di gestire uniformemente per ciascun settore di decentramento dei capoluoghi di provincia delle province del Veneto, le attività amministrative che sono connesse con le attività operative della Polizia municipale.
Quando tali attività di sicurezza saranno devolute nella loro componente dirigenziale di vertice al Sindaco del nucleo urbano centro del settore di decentramento provinciale e del capoluogo delle province del Veneto, i fondi occorrenti per le attività amministrative verranno richiesti dal Sindaco al Ministero dell’interno.
Tale Sindaco del capoluogo darà le opportune direttive ai Sindaci dei minori centri urbani sede dei Commissariati di zona, per una gestione unitaria ed uniforme delle attività operative medesime.

Art. 67 - Direzione dei dirigenti delle forze di Polizia.
Della direzione dei dirigenti dei vari reparti delle forze di Polizia fa parte quale membro effettivo, il dirigente l’ufficio provinciale Polizia municipale, il Comandante cioè della Polizia municipale.
Previe intese con il Ministero dell’interno e della Difesa partecipa agli incontri con i comandanti delle altre forze di polizia per pianificare le attività di sicurezza.
A tali riunioni possono partecipare i dirigenti dei Commissariati di zona, al fine di proporre nuove misure di intervento nell’azione di prevenzione e di repressione della criminalità comune e della microcriminalità.

Art. 68 - Nomina del dirigente del poliziotto di quartiere provinciale.
La nomina e del dirigente dell’ufficio provinciale Polizia municipale avviene da parte del Sindaco del Capoluogo di provincia e la nomina del dirigente dei Commissariati di zona viene effettuata dal Sindaco dei nuclei urbani centro di settore di decentramento provinciale.

Art. 69 - Istituti di istruzione.
Gli operatori della Polizia municipale di ciascuna provincia possono partecipare a corsi professionali per l’addestramento all’uso delle armi, per la difesa personale, per le tecniche operative di polizia, per le tecniche di ordine pubblico, per le attività di addestramento di Polizia stradale, che si tengono presso le scuole e i centri di addestramento delle forze di Polizia dello Stato.
Il Sindaco di ciascun capoluogo di provincia del Veneto, fisserà gli opportuni accordi con il servizio Scuole del Ministero dell’interno per la partecipazione ai corsi, da parte degli operatori della Polizia municipale.

Art. 70 - Attività di polizia scientifica.
Per le attività di Polizia scientifica di cui hanno bisogno le Polizie municipali delle province del Veneto, esse potranno usufruire previe intese con le forze di Polizia, della struttura dei gabinetti provinciali, regionali e interregionali della Polizia scientifica.

STRUTTURA REGIONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DELLA REGIONE VENETO.

Art. 71 - Funzioni dell’ufficio regionale Polizia municipale.
Le funzioni delle Sezioni dell’ufficio regionale Polizia municipale del Veneto denominato poliziotto di quartiere, sono quelle indicate per l’ufficio provinciale Polizia municipale, medesime sezioni.
Esse vengono espletate nell’ambito del settore di decentramento del capoluogo. Tali Sezioni hanno altresì il compito di coordinare come viene fatto in ambito provinciale i Commissariati di zona della provincia del capoluogo di regione.
Hanno altresì la funzione di coordinare le attività delle Sezioni degli uffici provinciali Polizia municipale delle altre province della Regione Veneto.

Art. 72 - Tipologia del coordinamento.
Il coordinamento delle Sezioni dell’ufficio regionale Polizia municipale del capoluogo della Regione Veneto è quello che concerne tutte le attività di cui alle 6 sezioni componenti:
1) – microcriminalità e criminalità comune;
2) – controllo della circolazione stradale;
3) – controlli amministrativi di carattere operativo;
4) – aiuto e soccorso;
5) – attività amministrative, burocratiche e logistiche della 3^ divisione poliziotto di quartiere.
6) – forze regionali distaccate presso gli Uffici provinciali di Polizia municipale.
Tale coordinamento è diretto a far acquisire ai Commissariati di zona e agli uffici provinciali Polizia Municipale, la medesima tecnica di intervento per le varie attività istituzionali, in modo da poter facilitare le relative funzioni istituzionali nel tempo, al fine di raggiungere gli obiettivi di sicurezza che attengono alle funzioni della Polizia municipale.

Art. 73 - Sezioni staccate regionali presso le province della Regione Veneto.
Al fine di facilitare il coordinamento regionale, l’ufficio regionale Polizia Municipale, istituisce delle sezioni staccate presso gli uffici provinciali Polizia municipale. In queste sezioni prestano servizio operatori della sicurezza del capoluogo di regione, i quali vengono impiegati nei servizi programmati dalle Sezioni Polizia municipale dei capoluoghi di provincia del Veneto, diversi dal capoluogo di regione, al fine di uniformare le tecniche di intervento nei vari servizi operativi.

Art. 74 - Sezione 5^ attività amministrative dell’ufficio regionale Polizia municipale.
Come le sezioni 5^ degli uffici provinciali Polizia municipale, quella dell’ufficio sicurezza regionale, predispone ed organizza tutte le attività amministrative, burocratiche e logistiche necessarie per l’espletamento dei vari servizi operativi del poliziotto di quartiere.
Nell’ambito del capoluogo di regione opera il coordinamento al fine di:
a) far acquisire a tutti i Commissariati di zona le stesse procedure amministrative utili per i servizi operativi;
b) sollecitare i contratti con le imprese private per l’aggiudicazione dei servizi amministrativi, burocratici e logistici, in modo uniforme per tutta la provincia del capoluogo di regione;
c) concordare una privatizzazione uniforme per tutti i Commissariati di zona della provincia.
Ciò significa che dovranno essere indicate le tipologie dei servizi amministrativi da privatizzare, in modo che vi sia uniformità in ambito provinciale;
d) stabilire i criteri dei controlli alle imprese private, per analizzare la rispondenza dei servizi assunti con contratto rispetto al loro livello qualitativo, che si desume dai relativi contratti di appalto.
L’attività di cui ai punti precedenti, va preparata dalla dirigenza dell’Ufficio regionale Polizia municipale e stabilita con accordi di settore di decentramento provinciale, tra i Sindaci di tali settori.

Art. 75 - Sezione 5^ attività amministrative e coordinamento regionale.
Le stesse attività concordate tra i Sindaci dei centri di settore di decentramento provinciale, vanno concordate tra il Sindaco del capoluogo di regione e quelli degli altri capoluoghi del Veneto, in modo da giungere ad una gestione amministrativa unitaria in tutto l’ambito regionale, suscettibile così di continuo e ulteriore miglioramento.

Art. 76 - Riunioni dei dirigenti le 5^ divisioni amministrative.
Al fine di preparare gli accordi tra i Sindaci dei capoluoghi di provincia del Veneto, i dirigenti dei settori amministrativi delle 5^ sezioni dei Commissariati di zona con una rappresentanza dei Comandanti degli stesso Commissariati di zona, si riuniscono periodicamente presso la 5^ Sezione dell’Ufficio regionale polizia municipale e concordano con il suo dirigente i criteri tecnici atti a disciplinare in modo efficiente tutta l’organizzazione dell’attività amministrativa, logistica e burocratica per un idoneo coordinamento regionale.
Tali criteri concernono anche i costi annuali e poliennali che tali servizi amministrativi comportano.
A tali riunioni partecipa il Dirigente dell’ufficio regionale Polizia municipale, che assieme agli altri Comandanti provinciali, dà suggerimenti utili per armonizzare l’attività amministrativa e logistica con le varie attività operative.

Art. 77 - Riunioni dei Comandanti della Polizia municipale dei capoluoghi di provincia del Veneto per le attività operative.
I Comandanti dirigenti gli uffici provinciali Polizia municipale, si riuniscono periodicamente e non meno di una volta al mese, presso l’ufficio regionale Polizia municipale, al fine di concordare le linee della pianificazione regionale delle attività del poliziotto di quartiere, da cui derivano poi le direttive per la pianificazione provinciale.

Art. 78 - Organi periferici dell’ufficio regionale Polizia municipale.
Presso l’ufficio regionale Polizia municipale, è prevista l’esistenza di una sezione 6^, denominata forze regionali staccate presso gli uffici provinciali Polizia municipale del Veneto.
Tale sezione 6^ ha il compito di avere i collegamenti con i distaccamenti organi periferici del poliziotto di quartiere regionale.
Questi distaccamenti sono inseriti negli uffici provinciali polizia municipale e formati al loro interno da un numero variabile di unità in funzione delle esigenze di coordinamento riferite alle sezioni componenti; per cui potremo avere le seguenti unità:
a) - unità microcriminalità e criminalità comune;
b) - unità controllo della circolazione stradale;
c) – unità controlli amministrativi di carattere operativo;
d) – unità aiuto e soccorso;
e) – unità gestione dei servizi amministrativi, burocratici e logistici.

Art. 79 - Sperimentazione.
All’interno della 6^ sezione vi è una unità denominata sperimentazione dei servizi operativi.
Tale unità ha il compito di sperimentare tutti i servizi operativi che vengono compiuti in ambito provinciale del capoluogo di regione e in quelli degli altri capoluoghi di provincia del Veneto.
Questa sperimentazione consiste nel valutare la proficuità dei servizi operativi nella tipologia, nella durata, nella loro conformazione interna e nella utilità delle presenza di distaccamenti regionali presso le varie province, per le diverse attività operative al fine della loro uniformazione, diretta all’acquisizione della massima efficienza.

Art. 80 - Funzioni del Sindaco del capoluogo di regione.
Il Sindaco del Capoluogo di regione promuove le riunioni dell’assemblea dei Sindaci dei centri minori dei settori di decentramento provinciali del capoluogo di regione, come nel caso dei capoluoghi di provincia.
Promuove anche l’assemblea dei Sindaci dei capoluoghi di provincia delle altre province del Veneto, al fine di stabilire le linee guida della pianificazione della sicurezza in ambito regionale, per quanto attiene i servizi del poliziotto di quartiere.
Nel momento in cui sarà costituita la maggior parte dei consorzi di Comuni delle province del Veneto e dopo il periodo minimo di 2 anni nel quale i vari Comandanti della Polizia municipale, avranno affiancato i dirigenti delle prime due divisioni degli uffici sicurezza provinciali, di cui al progetto sicurezza del gruppo “Atlante 2000” la direzione degli uffici medesimi nelle sue componenti di indirizzo politico, passerà direttamente all’assemblea dei sindaci della regione Veneto, che la gestiranno attraverso la collaborazione tecnica dei Comandanti delle 3^ divisioni e delle altre tre divisioni degli uffici sicurezza provinciali:
1) – Divisione prevenzione;
2) – Divisione repressione e polizia giudiziaria (P.G.);
4) – Attività amministrative.

Art. 81 - Contributo della Regione Veneto per i consorzi di Comuni e per la redazione di regolamenti comunali del poliziotto di quartiere.
La regione contribuisce alle spese per la formazione dei consorzi di Comuni per settore di decentramento provinciale, finalizzata alla gestione unitaria della sicurezza.
Tale contributo economico è proporzionato al numero di abitanti del consorzio di Comuni per settore di decentramento provinciale.
Questo contributo è finalizzato anche alla redazione di regolamenti comunali validi per ogni settore di decentramento, relativi alle attività di controllo del poliziotto di quartiere sezione microcriminalità e criminalità comune e sezione controlli amministrativi di ordine operativo, nonché relativi alle norme sulla sua deontologia professionale.
L’ufficio provinciale Polizia municipale provvederà poi a rendere uniformi tali regolamenti con intese e accordi stabiliti attraverso riunioni tra i Comandanti relativi, secondo ciascuna realtà ambientale e territoriale.
Ciò dovrà essere compiuto secondo le direttive di vertice dei Sindaci dei nuclei urbani centri di settore di decentramento provinciale.
La stessa attività dovrà essere esperita dall’ufficio regionale Polizia municipale, da parte del Sindaco del capoluogo di regione nei confronti dei Sindaci dei capoluoghi di provincia del Veneto.

PIANIFICAZIONE DEI SERVIZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE REGIONALE.
E PROVINCIALE

Art. 82 - Pianificazione regionale dei servizi di polizia municipale. regionali e provinciali del poliziotto di quartiere.
I servizi della Polizia municipale regionale vanno pianificati secondo le norme previste dal regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 83 - Pianificazione provinciale dei servizi di Polizia municipale.
I servizi della Polizia municipale provinciale vanno pianificati secondo le direttive di coordinamento regionale; in modo da ottenere una unica ed armonica pianificazione in ambito regionale.
Come nel caso della pianificazione regionale quella provinciale viene prevista dal regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 84 - Sostituzione dei dirigenti dell’ufficio provinciale Polizia municipale.
Da parte della dirigenza dell’ufficio regionale Polizia municipale, d’intesa con il Sindaco del capoluogo di regione, vengono sostituiti i dirigenti provinciali e delle sezioni componenti, qualora gli obiettivi posti annualmente o poliennalmente, non vengano raggiunti.
Si tratta del non raggiungimento degli obiettivi regionali riferiti alle attività del poliziotto di quartiere.
La diminuzione del tasso di criminalità si desume dalle statistiche che sono compilate e tenute dal Comune capoluogo di provincia e che concernono tutti gli illeciti commessi nella provincia.
Tale tasso può essere indicato nel valore del 70 % in diminuzione del totale considerato l’anno 1999 e le statistiche della criminalità desunte dalle Prefetture di ciascuna provincia.
Ciò significa che nell’arco di un quinquennio si dovrà verificare una diminuzione del tasso di criminalità nel valore indicato con un decremento annuale pari al 15 %. Questo ultimo valore sarà quello considerato e valutato per giudicare la proficuità dell’azione dirigenziale nel cercare di fronteggiare l’attività illecita di carattere penale ed amministrativo.

Art. 85 - Compilazione dei piani ed esecuzione degli stessi.
La compilazione dei piani del poliziotto di quartiere viene effettuata dai dirigenti l’ufficio provinciale Polizia municipale e dei Commissariati di zona.
L’interpretazione esecutiva dei piani viene compiuta da parte degli operatori muniti di grado corrispondente ad Ispettore nella Polizia di Stato.

Art. 86 - Esecuzione operativa dei piani e centrale operativa.
La centrale operativa dei servizi di sicurezza anche per ciò che concerne la Polizia municipale, sarà unica per tutte le forze di Polizia nella provincia, con l’attuazione del progetto sicurezza del gruppo “Atlante 2000”.
Tale centrale operativa che lavora con unico numero di chiamata è collegata con le minori centrali dei Commissariati di zona della provincia.
Essa opera un coordinamento degli interventi e delle comunicazioni di tali minori centrali operative.
Disciplina gli interventi d’intesa con le minori centrali operative della provincia, secondo i vari ambiti territoriali dei settori di decentramento provinciale e secondo la tipologia dei reati.

Art. 87 - Fasi della privatizzazione della Polizia municipale del Veneto.
La privatizzazione della Polizia municipale deve portare alla completa separazione dei servizi operativi da quelli amministrativi, nel senso che gli appartenenti alla Polizia municipale non possono essere impiegati in servizi amministrativi, burocratici o logistici, ma solo in servizi operativi.
Le attività amministrative citate vanno affidate con contratto a termine ad imprese private, entro 3 anni dall’approvazione della presente legge regionale.
Dopo tale data la privatizzazione deve essere totale e valere per tutto il territorio della Regione Veneto.

Art. 88 - Organici della Polizia municipale della regione Veneto.
Gli organici della Polizia municipale della Regione Veneto sono fissati nelle seguenti quantità:

1.300 unità del poliziotto di quartiere per i centri capoluogo di provincia

u.o.

ROVIGO 60 4
BELLUNO 40 3
VERONA 310 24
TREVISO 100 8
PADOVA 300 22
VICENZA 140 11
VENEZIA 330 28
Totale 1.300

I valori di sinistra indicano il totale degli operatori impiegati nei 4 turni
(0 – 7/ 7 – 13/ 13 – 19/ 19 – 24). Quelli a destra concernono le unità operative di 2 uomini.
A queste aliquote devono aggiungersi le unità poliziotto di quartiere dei nuclei urbani centro di settore di decentramento, il cui numero nella regione Veneto è stato arrotondato a 30. (2 X2 = 4 uomini X 5 turni = 20 X 30 nuclei urbani = 600 + ferie e malattie = 700 uomini.
Per cui viene prevista una densità come per i capoluoghi di provincia, di una unità operativa ogni 11.000 abitanti.
Tali centri minori della provincia vengono divisi in zone come i capoluoghi di provincia, variabili secondo il numero di abitanti.
Il totale degli operatori del poliziotto di quartiere per questi centri è di 700 unità.

TOTALE poliziotto di quartiere centri capoluogo 1.300
TOTALE poliziotto di quartiere centri minori 700
_____
2.000

La Polizia stradale avrà una densità analoga e quindi un numero di operatori pari a 2.000 unità per tutto il Veneto.
Per i controlli amministrativi di carattere operativo, come l’urbanistica, l’edilizia, la veterinaria, l’annonaria, ecc. , sono impiegati 2.500 operatori in tutto il Veneto.

Per cui in TOTALE si avrà per la Regione Veneto:

Poliziotto di quartiere 2.000
Polizia stradale 2.000
Controlli operativi 2.500
_____
6.500


Forza attuale della Polizia municipale della Regione Veneto: 4.500 unità.
La differenza di 2.000 unità, in attesa che la privatizzazione venga compiuta per tutti i settori della Polizia municipale, sarà acquistata dalle altre forze della confederazione:

1.000 dalla Polizia di Stato per il poliziotto di quartiere
1.000 dai Carabinieri per la Polizia stradale.
Questi operatori verranno a far parte della Polizia municipale del Veneto, sedi provinciali relative, previe intese con il Ministero dell’interno e della Difesa.

Art. 89 - Commissione di vigilanza.
L’efficienza e la correttezza dei servizi di sicurezza viene controllata in ambito provinciale e regionale, da una commissione di vigilanza nominata dai Sindacati confederali e dagli altri organi indicati nell’articolo seguente.
Essa è composta da tre rappresentanti sindacali confederali ed autonomi nella percentuale del 20 per cento del totale, che siano stati eletti e da privati cittadini, lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato e da lavoratori autonomi, liberi professionisti e imprenditori che siano stati eletti.
La Commissione di vigilanza ha giurisdizione sui servizi espletati nel territorio provinciale e i suoi componenti saranno suddivisi nei vari settori di decentramento provinciale.
In particolare il controllo dell’efficienza andrà riferito alle attività produttive, ricreative e residenziali, controllate e tutelate dall’ufficio sicurezza; in modo che ciascun componente la Commissione valuti la proficuità del controllo del territorio riferito alle attività predette. I compiti dei componenti la commissione vanno affidati in relazione alla specifica competenza in ambito sindacale e del lavoro dipendente pubblico (Avvocati, procuratori e magistrati ad esempio), privato ed autonomo.
La Commissione di vigilanza si riunisce ogni settimana o con frequenza maggiore secondo le necessità. Durante le riunioni verranno valutate le relazioni di controllo dei componenti la commissione e le proposte di modifica del sistema sicurezza nei vari settori operativi.
Per il lavoro svolto dai componenti la commissione sono previsti dei compensi, in funzione della retribuzione percepita da ciascun membro nella propria attività lavorativa.
Le proposte della commissione devono essere analizzate dalla direzione dei dirigenti dell’ufficio polizia municipale provinciale e adottate, se ritenute valide, dalla maggioranza dei componenti.
Alle riunioni dei dirigenti dell’ufficio provinciale polizia municipale parteciperanno i componenti della Commissione di vigilanza.
Nella Commissione devono essere rappresentate dai privati componenti le varie attività produttive.

Art. 90 - Nomina della commissione di vigilanza.
La commissione di vigilanza viene nominata dagli organi di cui all’articolo precedente. Tali elettori sono integrati con una delegazione di cittadini pari a 2 unità per ogni circoscrizione del Comune del Capoluogo di Provincia, con un numero minimo di 14 unità, per città tipo come Vicenza.
Questi cittadini fanno parte dei Consigli di circoscrizione in cui è ripartito il Comune del Capoluogo di provincia; e si procederà ad un loro aumento di una unità ogni 100.000 abitanti, oltre il numero di 200.000 abitanti, preso come riferimento minimo.
Essi risiedono nel medesimo Comune del Capoluogo di provincia, nella cui circoscrizione provinciale opera la commissione di vigilanza.
Gli elettori della Commissione di vigilanza non devono aver subito condanne penali o amministrative sostitutive, né essere sottoposto a misure di prevenzione e cautelari.
Tali requisiti devono essere posseduti anche dai parenti in linea retta e collaterale del membro elettore.

Art. 91 - Controllo delle imprese private.
É istituita in ogni capoluogo di provincia, presso la 5^ sezione attività amministrative, una commissione di controllo formata da personale amministrativo e da appartenenti alla Polizia municipale, al fine di controllare l’efficienza dei servizi resi dalle imprese private, sia nel settore amministrativo che burocratico e logistico.
Gli operatori della Commissione di controllo della Polizia municipale, espletano tale servizio fuori dall’orario di servizio, con diritto a percepire il relativo compenso per lavoro straordinario.

Art. 92 - Divise e distintivi della Polizia municipale della Regione Veneto.
Sulla divisa gli appartenenti alla Polizia municipale devono portare un distintivo che indichi l’appartenenza alla confederazione delle forze di Polizia municipale della regione Veneto.

Art. 93 - Richieste di intervento.
Le richieste di intervento dei cittadini e residenti nel territorio della Regione Veneto, sono compiute utilizzando un unico numero di chiamata telefonica o radiofonica.

Art. 94 - Titolo di studio.
Per gli operatori della Polizia municipale della Regione Veneto è richiesto all’atto dell’arruolamento il titolo di studio di scuola media di 2° grado.

Art. 95 - Corsi di aggiornamento e di addestramento.
Gli operatori della Polizia municipale del Veneto devono seguire periodicamente corsi di addestramento e di aggiornamento presso le Scuole delle forze di Polizia del Veneto, secondo le modalità derivanti dagli accordi con il Ministero dell’interno e della Difesa e secondo i criteri indicati nel progetto sicurezza.
In particolare devono essere addestrati alle tecniche di difesa personale e al tiro con le armi, oltre che nelle varie materie professionali e giuridiche, previste per tutti gli operatori di Polizia.
I punteggi acquisiti nei corsi di addestramento e di aggiornamento sono condizione per l’avanzamento in carriera.

Art. 96 - Onere finanziario.
All’onere derivante dall’applicazione della presente legge, valutato in _____ miliardi con la completa privatizzazione dei servizi amministrativi non di polizia attiva, si provvederà per l’intera somma dopo 3 anni dall’entrata in vigore di questa normativa, data prevista per la totale privatizzazione citata.
Per i servizi di poliziotto di quartiere e di polizia stradale viene fissato un contributo annuo da parte del Ministero dell’interno, di _______miliardi.

INDICE


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CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

SETTIMA LEGISLATURA


ALLEGATO AL PROGETTO DI LEGGE N. 383 RELATIVO A:

RIORGANIZZAZIONE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DELLA REGIONE VENETO






REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE REGIONALE SULLA

RIORGANIZZAZIONE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DELLA REGIONE

VENETO

PIANIFICAZIONE DEI SERVIZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE REGIONALE.


(Esecuzione degli articoli 82 e 83 della legge)
Art. 1
Piani regionali e provinciali del poliziotto di quartiere. I piani regionali del poliziotto di quartiere dell’ufficio regionale Polizia municipale, devono essere compilati prima di quelli provinciali.
I piani regionali vanno formulati attraverso le riunioni dei Comandanti delle Polizie municipali dei capoluoghi di provincia del Veneto, i quali potranno essere accompagnati da Comandanti dei Commissariati di zona della propria Provincia, dove più sono presenti problemi di sicurezza che vanno analizzati per la loro soluzione,.

Art. 2
Compilazione dei piani annuali e poliennali regionali. I piani regionali del poliziotto di quartiere sono annuali e poliennali; essi vengono compilati dalla direzione dei dirigenti delle Sezioni dell’ufficio regionale polizia municipale.
Quelli annuali pongono gli obiettivi delle attività di sicurezza nell’arco dell’anno solare; quelli poliennali li pongono per periodi non superiori a tre anni o fino a 5 anni secondo le varie situazioni criminose provinciali della regione, da contenere e far regredire per fasi operative di durata annuale.

Art. 3
Organizzazione dei piani regionali del poliziotto di quartiere. Obiettivi dell’attività di sicurezza. L’organizzazione dei piani regionali deve prevedere prima di tutto gli obiettivi del piano annuale o poliennale e quindi gli strumenti in uomini e mezzi per raggiungerli.
Gli obiettivi sono dati dalla progressiva diminuzione delle attività illecite per ciascun settore di attività della Polizia municipale, in modo uniforme per tutte le province del Veneto.
Naturalmente questo vale per la funzione di coordinamento regionale che ha l’ufficio regionale Polizia municipale del capoluogo di regione della Regione Veneto; perché per le funzioni che lo stesso ufficio possiede nei confronti delle circoscrizioni provinciali (settori di decentramento) del territorio del capoluogo di regione, valgono gli obiettivi provinciali che vengono indicati nella pianificazione provinciale.

Art. 4
Obiettivi del piano regionale. Sezione microcriminalità e criminalità comune. Per quanto concerne la microcriminalità e la criminalità comune, per i reati cioè di competenza del Tribunale in composizione monocratica o per i quali comunque è prevista una pena non superiore a 4 anni di reclusione, gli obiettivi sono dati dalla progressiva diminuzione per gradi dei fatti criminosi desunti da statistiche opportunamente redatte, fino all’esistenza solo del crimine fisiologico.
Gli obiettivi di questo settore sono posti per fasi di perseguimento della diminuzione del tasso di criminalità.
L’obiettivo regionale della diminuzione del tasso di criminalità è quello che tende a ottenere in modo uniforme questa diminuzione in ogni ambito delle province del Veneto.
Per cui l’azione di coordinamento del poliziotto di quartiere regionale, deve essere diretta a raggiungere risultati uniformi in ogni provincia del Veneto, attivando a tal uopo i distaccamenti regionali con potenziamento eventuale in uomini e mezzi, da far corrispondere nei Commissariati di zona, ad analogo potenziamento del poliziotto di quartiere anche nei Comuni non centro di coordinamento settoriale.

Art. 5
Obiettivi del piano regionale. Sezione di controllo della circolazione stradale. Gli obiettivi sono quelli della diminuzione delle infrazioni al codice della strada e quindi degli incidenti automobilistici, che generano il ferimento o la morte di persone e danni alle cose.
Tali obiettivi sono posti in relazione con la disponibilità di strumentazioni tecniche atte a prevenire le infrazioni e gli illeciti, con le funzioni espletate e con il numero di operatori impiegati, da variare nelle varie situazioni territoriali, al fine di raggiungere una uniforme diminuzione delle violazioni in ambito regionale.

Art. 6
Obiettivo del piano regionale. Sezione aiuto e soccorso. Gli obiettivi della sezione aiuto e soccorso regionale, seguono i criteri indicati nei due articoli precedenti, facendo riferimento soprattutto al funzione di coordinamento regionale che tende ad ottenere una uniforme gestione della sicurezza in tutte le province del Veneto.
In particolare per la sezione 4^ aiuto e soccorso, gli obiettivi annuali e poliennali, sono dati dall’uniforme azione di aiuto in tutte le province del Veneto, operata dalle forze del poliziotto di quartiere.

Art. 7
Funzioni, uomini e mezzi utili per il perseguimento degli obiettivi annuali e poliennali. I piani del poliziotto di quartiere devono prevedere:
a) – i flussi di traffico illecito regionale (stradale, fluviale, marittimo ed aereo);
b) – le circoscrizioni regionali di intervento;
c) – i punti sensibili del controllo regionale;
d) – i capisaldi regionali di collegamento e di scambio delle informazioni;
e) – i collegamenti tra le varie forze di polizia;
f) – i servizi semplici, complessi e compositi del poliziotto di quartiere e i collegamenti con gli ufficiali e agenti di P.G. a competenza limitata;
g) – la tecnica del controllo regionale del poliziotto di quartiere;
h) – i mezzi occorrenti per gli accertamenti e per la diminuzione degli illeciti.

Art. 8
I flussi di traffico illecito regionale. Questo primo punto dell’organizzazione dei piani regionali del poliziotto di quartiere, viene analizzato in relazione alla prima funzione del poliziotto di quartiere, che concerne la prevenzione e repressione della microcriminalità e della criminalità comune. Ma lo stesso ragionamento può essere esteso agli altri settori di attività del poliziotto di quartiere.
Il piano dovrà prendere in considerazione i flussi di traffico illecito regionale, che attraversano cioè la regione, interessando i reati minori di competenza del Tribunale in composizione monocratica.
Questi flussi di traffico possono essere stradali, fluviali, marittimi ed aerei.
Va quindi redatta una mappa regionale di questi flussi di traffico illecito, in modo da individuare le forze provinciali e regionali, che sono più prossime e che possono fronteggiare il fenomeno delinquenziale.

Art. 9
b) – Circoscrizioni regionali di intervento. Le circoscrizioni regionali di intervento sono date dai territori delle province del Veneto.

Art. 10
c)– Punti sensibili del controllo regionale della Polizia municipale. I punti sensibili regionali delle attività illecite controllate dalla Polizia municipale, sono quelli che hanno una costanza regionale, quelli cioè in cui si verificano nello stesso modo tali attività illecite in tutta la regione, come nel caso dei furti, dei danneggiamenti, delle ricettazioni, del traffico di prostitute, per ciò che attiene la individuazione dei flussi esterni di traffico illecito.
Il piano regionale cioè della Polizia municipale si pone come strumento per la collaborazione con le altre forze dell’ordine, in quanto dà ad esse alcune utili indicazioni anche per quei reati che sono di competenza delle altre forze di Polizia della confederazione.
Per cui il piano della Polizia municipale dovrà permettere di ottenere una pianta del territorio regionale, in cui sono evidenziati i punti sensibili del controllo regionale delle attività illecite, per i reati di competenza del Tribunale in composizione monocratica e come supporto per le attività di competenza delle altre forze di Polizia.
Ciò vale anche per l’individuazione dei flussi di traffico illecito.
Ogni capoluogo di provincia avrà allora dei punti sensibili da controllare con servizi misti regionali e provinciali, proprio al fine di amalgamare le tecniche di intervento.
Le parti cioè del piano che si riferiscono a funzioni di Polizia spettanti alle altre forze di Polizia, vanno concordate con i dirigenti le stesse, al fine di ottenere una sinergia di interventi inferiori e superiori, che si armonizzano nel perseguimento degli obiettivi della struttura di sicurezza statale.

Art. 11
d)– I collegamenti. Il piano regionale della Polizia municipale deve giungere ad indicare con precisione i collegamenti che le forze della Polizia municipale, devono avere in ogni ambito provinciale tra loro; in modo cioè da poter scambiare informazioni ed attività operative, anche con le altre forze dell’ordine.
I collegamenti saranno compiuti via radio, telefono, con computer e con scambio diretto di informazioni tra operatori.
Il coordinamento regionale deve permettere di individuare i collegamenti tra province di una stessa regione e tra province di regioni diverse, nei servizi mobili e presso gli uffici del poliziotto di quartiere.

Art. 12
e)– I capisaldi regionali di collegamento. I capisaldi di collegamento sono quelli indicati nell’articolo 11 con riferimento al “Piano tipo” per la provincia di Vicenza.
I capisaldi che devono essere interessati dai collegamenti delle forze regionali con quelle provinciali del poliziotto di quartiere e delle altre forze di Polizia, sono quelli di 4^ specie che mettono in comunicazione province limitrofe, essendo ubicati negli uffici del poliziotto di quartiere che si trovano presso i Municipi dei Comuni confinanti con altre province.

Art. 13
f)– I servizi semplici, complessi e compositi regionali. I collegamenti con gli ufficiali e Agenti di P.G. a competenza limitata. I servizi semplici, complessi e compositi sono previsti nel territorio provinciale del capoluogo di regione e per il coordinamento regionale.
Quelli di coordinamento regionale sono principalmente complessi e compositi. I servizi complessi sono quelli che vengono svolti con forze di Polizia diverse e di livello diverso di settore provinciale, provinciale e regionale.
L’ufficio regionale Polizia municipale deve concordare i servizi che si svolgono con le altre forze di Polizia attraverso l’organizzazione del settore preventivo delle stesse.
Essi hanno il fine di uniformare gli interventi degli operatori di polizia in ambito regionale per il territorio di ciascun capoluogo di provincia.
Si tratterà di concordare i servizi congiunti con le altre forze di Polizia, in funzione delle materie trattate dall’ufficio regionale Polizia municipale.
Tali servizi complessi e compositi non potranno essere inferiori al 30 % del totale.
Nel programmare i servizi complessi andranno previsti i collegamenti con gli Ufficiali e Agenti di polizia giudiziaria (P.G.) a competenza limitata, allo scopo di una più capillare azione di indagine per gli illeciti che sono di competenza della Polizia municipale.
Andranno previsti allora i collegamenti con tali operatori della Polizia municipale e i luoghi dei citati collegamenti.

Art. 14
f)– I servizi compositi con le forze del volontariato, delle ASL e della protezione civile. Nel coordinamento regionale importanza fondamentale hanno i servizi compositi che l’ufficio regionale Polizia municipale programma in ambito regionale e cioè come schema guida per gli altri capoluoghi di provincia, di servizi operativi con appartenenti alla Polizia municipale, alla protezione civile, alle ASL e al volontariato.
Ciò ha quindi lo scopo di uniformare gli interventi in ogni territorio provinciale anche in relazione alle necessità di avvicinare la struttura pubblica al cittadino, proprio prevedendo servizi con operatori civili che sono più vicini alle esigenze del cittadino nei comportamenti, negli atteggiamenti, nella propensione e nel sentimento di volerlo aiutare per risolvere i suoi problemi anche di disagio e di precarietà esistenziale.
Questi volontari che sono più vicini al cittadino e al residente sul territorio nazionale, rappresentano proprio l’espressione delle istanze di cambiamento e di ordine sentite dai componenti della società nella sua continua evoluzione sociale.

Art. 15
Forze occorrenti per le funzioni del poliziotto di quartiere. Le forze occorrenti per i servizi del poliziotto di quartiere dell’ambito regionale come di quelli provinciali, sono quelle indicate nel progetto sicurezza.
Si tratta di unità di 2 uomini, una ogni 11.000 abitanti, per ogni centro urbano, variabili secondo le esigenze di sicurezza di ogni nucleo urbano del Veneto.
Fino a che la struttura della Polizia municipale non avrà raggiungo il necessario coordinamento, tale numero se insufficiente verrà incrementato con forze dei reparti mobili della Polizia di Stato e dei carabinieri, che distaccheranno con la completa privatizzazione delle forze di Polizia 2.000 uomini per la regione Veneto, in servizi di poliziotto di quartiere e di Polizia stradale, nei vari centri urbani.
Ciò sarà compiuto previe intese con il ministero dell’interno e della difesa per la Polizia di Stato e per i Carabinieri.

Art. 16
h)– La sperimentazione regionale della tecnica di controllo. La tecnica del controllo del territorio urbano da parete della Polizia municipale è essenzialmente quella della sistematica a raggiera con chiusura sul caposaldo.
Gli operatori della Polizia municipale hanno cioè il compito di controllare il territorio, partendo a raggera dal caposaldo e ritornando su di esso agendo come un filtro che trattiene le impurità incontrate durante il percorso.
Questa tecnica è suscettibile di molte varianti, che l’ufficio regionale polizia municipale sperimenterà nel territorio del settore di decentramento del capoluogo di regione ed estenderà nei suoi risultati di più elevata organizzazione dei servizi, alle altre province.
Ciò avverrà attraverso riunioni periodiche aperte ai Comandanti delle Polizie municipali delle altre circoscrizioni provinciali, promosse dal Comandante e dirigente l’ufficio regionale Polizia municipale.
Naturalmente tutto ciò verrà previsto nell’ambito dell’interdipendenza con la pianificazione delle altre divisioni del medesimo ufficio sicurezza regionale.

Art. 17
i) – Strutture tecniche occorrenti. La dirigenza dell’ufficio regionale polizia municipale avrà cura di predisporre e pianificare l’acquisizione delle strutture tecniche (apparecchiature, veicoli, strumenti, ecc.) necessarie per i vari servizi operativi da diffondere con uniformità in ambito regionale, attraverso gli accordi tra i Sindaci dei vari capoluoghi di provincia del Veneto.

Art. 18
Sperimentazione regionale della pianificazione. Tutta l’attività di pianificazione regionale dei servizi della Polizia municipale, va sperimentata, per far si che attraverso la stessa si possano adottare quelle misure che sono più idonee e che danno risultati più elevati.
La sperimentazione è quindi un argomento della pianificazione regionale, da prevedere per fasi e per livelli di risultati acquisiti.

Art. 18
Sostituzione della dirigenza dell’ufficio regionale Polizia municipale. La dirigenza dell’ufficio regionale Polizia municipale viene destituita se in ambito provinciale del capoluogo di regione, non vengono raggiunti gli obiettivi della diminuzione della criminalità nelle percentuali indicate nei piani annuali e poliennali.
Tale destituzione è operata dal Sindaco del capoluogo della Regione Veneto, sulla base di dati obiettivi costituiti dalle statistiche del tasso di criminalità desunto dalle stesse.


PIANIFICAZIONE PROVINCIALE DELLE ATTIVITÀ DI SICUREZZA DELLA
POLIZIA MUNICIPALE

Art. 19
Organizzazione della pianificazione provinciale. La pianificazione provinciale della Polizia municipale, deve prevedere l’organizzazione ottimale che permette di raggiungere gli obiettivi della diminuzione della criminalità, posti in ambito regionale per ciascuna provincia, con periodicità annuale o poliennale.
In particolare si riferisce a:
a) – flussi di traffico illecito provinciale;
b) – circoscrizioni provinciali di intervento;
c) – gli obiettivi della sicurezza provinciale;
d) – i punti sensibili del controllo provinciale;
e) – i capisaldi provinciali della Polizia municipale;
f) – i collegamenti provinciali per lo scambio delle informazioni e delle attività;
g) – i servizi semplici, complessi e compositi;
h) – la tecnica del controllo provinciale a tenaglia sui capisaldi;
i) – i mezzi tecnici occorrenti alla struttura operativa della Polizia municipale.

Art.20
a) – I flussi di traffico illecito provinciale. I flussi di traffico illecito provinciale traggono lo spunto, le indicazioni, dalla pianificazione omonima regionale ed individuano pertanto con maggiore precisione la destinazione di tali flussi, per individuare le singole attività illecite, che se assumono dimensioni criminose superiori, vanno comunicate alle altre forze di Polizia.
Tali flussi di traffico vanno segnati nelle carte topografiche della provincia, per vedere quali sono le parti che interessano i vari settori di decentramento.

Art. 21
b)– Circoscrizioni territoriali provinciali di intervento. Le circoscrizioni territoriali di intervento provinciali della Polizia municipale, sono i settori di decentramento provinciale, che comprendono il territorio di più comuni e quindi quello centrale del settore di decentramento in cui si trova il nucleo urbano maggiore della stessa circoscrizione territoriale.
Questi settori di decentramento sono variabili nel numero in funzione dell’esistenza di centri abitati della periferia provinciale e del numero di abitanti della stessa.
Per la Regione Veneto i settori di decentramento tipo sono stati indicati nell’articolo 3.

Art. 22
c)– Obiettivi della Polizia municipale provinciale. Gli obiettivi delle attività di Polizia espletate dalla Polizia municipale dell’ufficio provinciale Polizia municipale e dei Commissariati di zona, sono diretta espressione di quelli regionali e comunque riferiti alla graduale diminuzione degli illeciti accertati per tutte le sezioni in cui è ripartita l’ufficio provinciale medesimo.
Tale diminuzione deve essere raggiunta con uniformità per tutti i settori di decentramento provinciali della provincia.
Questi obiettivi devono rispettare le percentuali di diminuzione degli illeciti stabilite in sede regionale con la relativa pianificazione.

Art. 23
d) – Punti sensibili del territorio provinciale. I punti sensibili del territorio provinciale, sono i luoghi che la Polizia municipale deve controllare in ogni settore di decentramento provinciale, perché fonti di attività illecite, nella loro componente organizzativa e di accadimento fenomenologico.
Sono i luoghi cioè più. probabili oggetto dell’attività criminosa di competenza della Polizia municipale.
Come nel caso della Polizia regionale anche quella provinciale dovrà predisporre una mappa provinciale, per settore di decentramento provinciale, con indicati questi punti sensibili e la loro variabilità nel tempo, da considerare anche utilizzando elaborazioni tecniche che si possono ricavare con lo strumento del computer.
Da questa analisi regionale si può comprendere l’evoluzione delle attività criminose nei centri, luoghi e persone che più vengono colpite e si possono preparare così gli strumenti operativi più idonei a fronteggiarle.
Naturalmente questa evoluzione dei punti sensibili sarà oggetto della pianificazione provinciale e regionale delle attività di sicurezza del poliziotto di quartiere.

Art. 24
e) – f) – Collegamenti e capisaldi della Polizia municipale. I collegamenti in ambito provinciale sono compiuti nei capisaldi della struttura provinciale che sono di 4 specie, oltre naturalmente ai collegamenti che avvengono via radio, telefono e fax.
a) – Capisaldi di prima specie, dati dalle sedi degli uffici provinciali Polizia municipale e dei Commissariati di zona.
b) – Capisaldi di 2^ specie sedi dei municipi interni a ciascun settore di decentramento provinciale.
In queste sedi avvengono i collegamenti tra gli operatori della Polizia municipale che appartengono a Comuni diversi e sono utili per lo scambio di informazioni e di attività operative, le quali possono interessare comuni limitrofi di un stesso settore di decentramento provinciale.
c) – Capisaldi di 3^ specie, che si trovano in municipi di Comuni confinanti con altri settori di decentramento provinciale.
I collegamenti che avvengono in queste sedi sono utili per il coordinamento provinciale e quindi per l’informazione delle attività di sicurezza nei confronti di Polizie municipali di altri settori della provincia, facilitando così l’azione di prevenzione e di repressione in tutto il territorio provinciale.
d) – I capisaldi di 4^ specie attuano il collegamento tra settori di decentramento di province diverse.
Sono quindi utili per il collegamento delle Polizie municipali e delle altre forze di Polizia di province diverse; che avviene anche con la collaborazione di forze regionali site nei distaccamenti provinciali.

Art. 25
f)– Servizi semplici, complessi, compositi provinciali. I servizi semplici della Polizia municipale del capoluogo di provincia, sono quelli che vengono espletati solo con operatori dell’ufficio provinciale Polizia municipale.
Quelli complessi sono organizzati con operatori provinciali e regionali della Polizia municipale o con operatori delle altre forze di Polizia.
I servizi compositi si riferiscono alla combinazione di operatori delle forze di Polizia e del personale civile, che fa capo ai vari gruppi del volontariato, della protezione civile e delle ASL.
Questi servizi compositi sono organizzati almeno per il 30 % dei servizi totali e sono previsti e concordati con la direzione delle altre forze di Polizia.
L’azione di coordinamento provinciale dei settori di decentramento provinciale va prevista nella pianificazione provinciale, in modo che vi sia una uniformità nell’espletamento dei servizi della Polizia municipale per tutti i settori di decentramento di ciascuna provincia.

Art. 26
i) – Strutture tecniche occorrenti per i servizi della Polizia municipale. I dirigenti dell’ufficio provinciale Polizia municipale, devono pianificare l’attività della Polizia municipale, tenendo conto anche delle maggiori possibilità di accertamento degli illeciti penali ed amministrativi con nuove strumentazioni tecniche.
Nei piani di sicurezza devono essere indicate queste nuove strumentazioni, in modo da prevedere la diminuzione dei tassi della criminalità e degli illeciti in funzione anche di questi nuovi apparati.
Tali dirigenti unitamente al dirigente la 5^ sezione amministrativa ipotizzeranno con un bilancio di previsione, il tempo necessario per l’acquisizione di tali strumenti tecnici e i costi relativi.

In relazione ai costi indicati verrà programmata nel tempo la disponibilità e l’utilizzo completo delle apparecchiature tecniche.



SOMMARIO